Sentenza del 08/06/2017 n. 526 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Impugnazione - Appello - Motivi specifici di impugnazione - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità dell'appello in assenza di motivi specifici. I motivi devono essere indicati nell'atto di appello e devono essere direttamente correlati all'oggetto della domanda e alla pronuncia del giudice di primo grado. Essi delimitano l'ambito devoluto al giudice di secondo grado, individuando le parti della decisione sottoposte a riesame.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui l'appello è ammissibile solo se contiene motivi specifici e pertinenti rispetto alla decisione impugnata. L'assenza di motivi non può essere sanata né dalla costituzione della parte appellata né da successive attività difensive dell'appellante. Il principio è ricondotto alla giurisprudenza della Corte di cassazione, in particolare Cass. civ., sez. tributaria, 7 dicembre 2017, n. 29368, e Cass. n. 13012/2001. Non sono disponibili elementi sufficienti per ricostruire con certezza l'esito concreto tra le parti del giudizio richiamato.
Norme richiamate
Principio di specificità dei motivi di appello
L'appello è ammissibile quando i motivi sono direttamente correlati all'oggetto della domanda e tali da giustificarlo con riguardo alla pronuncia del giudice di prime cure.
L'appellante deve contestare in modo puntuale la decisione impugnata, indicando gli errori del giudice di primo grado e le ragioni per cui la pronuncia dovrebbe essere riformata.
Principio di delimitazione dell'effetto devolutivo dell'appello
I motivi hanno la precipua funzione di limitare la devoluzione al giudice di secondo grado nell'individuare l'oggetto e l'ambito del riesame.
Il giudice d'appello può esaminare soltanto le questioni e le statuizioni specificamente investite dai motivi di impugnazione.
Cassazione civile, sez. tributaria, 7 dicembre 2017, n. 29368
La mancanza di motivi specifici nell'atto di appello determina l'inammissibilità dell'impugnazione e non è sanabile mediante la successiva costituzione o attività difensiva.
Cassazione civile, n. 13012/2001
Conferma la necessità che l'atto di appello contenga motivi idonei a individuare le critiche rivolte alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un appello non può limitarsi a riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado o a manifestare un generico dissenso: deve indicare quali parti della sentenza sono contestate e per quali specifiche ragioni.
- I motivi devono essere collegati alla motivazione della sentenza impugnata; una critica astratta o non pertinente può comportare l'inammissibilità.
- L'atto di appello deve contenere fin dall'origine tutti i motivi rilevanti, poiché la loro omissione non viene normalmente sanata da memorie successive o dalle difese svolte nel corso del giudizio.
- In una situazione analoga, è opportuno esaminare ciascun capo della sentenza, indicare l'errore denunciato e formulare una precisa richiesta di riforma, distinguendo se si contesta l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove o l'applicazione della legge.
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