Cassazione Civile, Ordinanza n. 18941/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, avvenuto nel 1997, di un ramo d'azienda da un'organizzazione sindacale a una società poi trasformata in spa. A seguito del trasferimento, ai lavoratori transitati e a quelli rimasti presso il cedente fu applicato il CCNL del terziario, con riconoscimento di un "superminimo non assorbibile" per compensare il peggioramento del trattamento economico rispetto al precedente contratto collettivo UPA. Tale disciplina fu formalizzata in un accordo di salvaguardia del 28 aprile 1997 e poi in un accordo integrativo aziendale del 2004. La società, nel 2018, disdettò gli accordi integrativi con effetto dal 1 maggio 2020 e da tale data cessò di corrispondere il superminimo. Le lavoratrici ottennero in primo grado decreti ingiuntivi per il pagamento della voce retributiva, ma la Corte d'appello li revocò ritenendo legittima la disdetta dell'accordo collettivo e insussistente un diritto individuale intangibile alla conservazione della voce. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2103 c.c. per avere ritenuto possibile una riduzione del trattamento economico a seguito di trasferimento d'azienda; in subordine, permanenza del superminimo come voce non assorbibile nel patrimonio individuale; travisamento della prova e violazione delle regole ermeneutiche nella lettura dell'accordo del 28 aprile 1997; nullità del procedimento per mancata ammissione in appello di un documento ritenuto nuovo, indispensabile e decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti conformi secondo cui, nei trasferimenti d'azienda, il cessionario può applicare il contratto collettivo vigente presso di sé anche se più sfavorevole, e la direttiva europea non impone di mantenere oltre la scadenza dell'accordo collettivo le condizioni di lavoro pattuite con il cedente. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2103 c.c., osservando che la voce economica era di fonte collettiva e quindi modificabile da successivi contratti collettivi, salvo che fosse stata incorporata nel contratto individuale per ragioni specifiche non risultanti nel caso di specie. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il dedotto travisamento della prova e il vizio motivazionale non erano denunciati nei limiti consentiti e, comunque, si risolvevano in una richiesta di diversa lettura dell'accordo, non consentita in sede di legittimità. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché l'apprezzamento sulla indispensabilità e decisività del documento non evidenziava un vizio di legittimità ma una mera diversa valutazione di merito. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Nel trasferimento d'azienda il cessionario può applicare il contratto collettivo vigente presso di sé, anche se più sfavorevole; il divieto di trattamento deteriore opera al momento del trasferimento e non impedisce che, successivamente, le condizioni di lavoro siano regolate dalle dinamiche della contrattazione collettiva applicabile al cessionario.
art. 2103 c.c.
Il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce la modifica in peius di voci retributive di fonte collettiva per effetto di successivi contratti collettivi; la conservazione nel patrimonio individuale è ipotizzabile solo se la voce sia stata pattiziamente collegata a specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione di legge sostanziale, ma nel caso concreto le censure sono state respinte perché miravano in realtà a ottenere una diversa interpretazione degli accordi e della disciplina applicabile.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità del procedimento non è configurabile quando la censura mira soltanto a contestare valutazioni di merito sulla rilevanza di un documento o sulla motivazione che supera il minimo costituzionale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o per dedurre un travisamento della prova fuori dai limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 437 c.p.c.
In appello il documento nuovo può essere ammesso solo se realmente indispensabile e decisivo; la valutazione su tali requisiti è riservata al giudice del merito.
art. 1362 c.c.
Il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del contratto è un criterio ermeneutico affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in cassazione se la lettura del testo è plausibile.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentita una semplice contrapposizione di una lettura alternativa.
art. 375 c.p.c.
La valutazione della particolare rilevanza della questione per la trattazione in pubblica udienza è rimessa alla discrezionalità del collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la disciplina richiamata per l'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento d'azienda, il lavoratore non può pretendere l'intangibilità indefinita di trattamenti economici di fonte collettiva solo perché riconosciuti prima della cessione: il divieto riguarda il peggioramento immediato determinato dal trasferimento, non la successiva modificazione derivante dalla disciplina collettiva applicabile al cessionario.
- Le condizioni di lavoro pattuite in un contratto collettivo si applicano nei limiti temporali previsti dal medesimo contratto; una volta scaduto o disdetto l'accordo collettivo, il cessionario non è tenuto a mantenerle oltre tali limiti se la contrattazione applicabile prevede diversamente.
- Una voce retributiva di fonte collettiva può entrare stabilmente nel contratto individuale solo quando risulti collegata a specifiche ragioni individualizzanti, come mansioni, professionalità o modalità della prestazione; in mancanza, essa resta modificabile per effetto della contrattazione collettiva successiva.
- In cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione plausibile del testo negoziale, se la decisione impugnata ha rispettato i canoni ermeneutici e presenta motivazione logicamente coerente.
- Il travisamento della prova e le doglianze sulla mancata ammissione di documenti nuovi non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del merito; è necessario indicare un effettivo vizio processuale o una decisività della prova nuova idonea a mutare radicalmente l'esito della lite.
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