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Sentenza

Sentenza n. 10089/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento A). della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2023/2024, pubblicata nell’area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale; B). della pagina personale pubblicata all’interno dell’area riservata del portale cisiaonline.it, mediante la quale i partecipanti al Test-Tolc hanno potuto prendere visione del risultato conseguito in termini di punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate; C). del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l’a.a. 2023/2024”; D). del decreto direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi Allegati, nn. 1, 2 e 3 pubblicati sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante le “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”; E). del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 74 del 10 febbraio 2022 recante “Definizione dei posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023\2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; F). del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 76 del 10 febbraio 2022 recante “Posti disponibili provvisori per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero, a.a. 2023-2024” e relativi allegati; G). del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 992 del 28 luglio 2023 recante “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e relativi allegati; H). del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 994 del 28 luglio 2023 recante “Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero” e relativi allegati; I). dell’avviso di rettifica di errore materiale agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023 avente ad oggetto «Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE, residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non Ue residenti all’estero » pubblicato, in data 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca; L). dell’avviso del 20 aprile 2023, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2023\2024; M). del decreto del Ministro dell’Università e della ricerca del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, dell’art. 13 recante “Nuove modalità e contenuti” per l’a.a. 2023/2024 e 2024/2025”; N). dei bandi di concorso per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/2024 delle Università in epigrafe; O). dell’atto recante la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario Nazionale di professionisti sanitari per l'anno accademico 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell’art.6-ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; P). ove occorra, dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2023, Rep. atti n. 149/CSR in merito alla “Determinazione del fabbisogno per l’anno accademico 2023/2024 dei laureati. magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell’art.6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive modificazioni” e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il “fabbisogno formativo per l’anno accademico 2022/2023” di medici chirurghi e medici odontoiatri; Q). della prova di ammissione consistente nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA; R). degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024; S). degli atti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2023/2024; T). degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; U). degli atti, non noti nei loro estremi, con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso; V). dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; Z). ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti dal CINECA; Z1). per quanto occorrer possa, dell’elaborato di parte ricorrente non pubblicato sul sito www.cisiaonline.it attraverso il portale CISIA online; Z2). di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. per l’accertamento: - del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa al Corso di Laurea in questione per l’anno accademico 2023-2024 nella sede di prima scelta o, in subordine, presso altre sedi disponibili, - dell’illegittimità della procedura selettiva e dei relativi esiti per come concepiti; - in via subordinata, del diritto di parte ricorrente a ripetere il test secondo canoni di equità e giustizia.

Giustizia amministrativa202316031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria unica nazionale e atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale pubblicata il 5 settembre 2023, nella quale risultava non ammessa, nonché numerosi atti presupposti e consequenziali della procedura selettiva: la disciplina ministeriale del test TOLC, i decreti relativi ai posti disponibili, i bandi universitari, la prova svolta tramite piattaforma CISIA, gli atti di predisposizione e validazione dei quesiti, i verbali delle commissioni e gli atti di correzione. Aveva chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’immatricolazione nella sede di prima scelta o, in subordine, in altra sede disponibile, nonché, ulteriormente, il diritto a ripetere il test secondo criteri di equità e giustizia. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 28 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, avendo successivamente ottenuto l’ammissione al corso di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta ammissione della ricorrente al corso di Medicina e Chirurgia ha determinato la perdita dell’interesse alla decisione sulle impugnazioni e sulle domande connesse. Il giudice ha ribadito che il ricorrente dispone dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse; in tal caso il giudice deve dichiarare l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della pronuncia e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di avere perso interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, la sopravvenuta perdita dell’interesse alla pronuncia, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione del merito né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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