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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33522/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per lo scoperto di un conto corrente intestato a una società, con ingiunzione anche nei confronti dei fideiussori. La società e i garanti proposero opposizione contestando la documentazione posta a base del credito, deducendo violazioni degli obblighi di trasparenza e dei principi di buona fede e correttezza, nonché chiedendo in riconvenzionale il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal recesso bancario e dal rifiuto di concedere un ulteriore mutuo chirografario. Il Tribunale accolse l'opposizione e revocò il decreto. In appello, però, la banca ottenne la riforma integrale della decisione: la Corte territoriale ritenne sufficiente, ai fini della prova del credito, la produzione del saldaconto e degli estratti conto integrali con attestazione di conformità, reputando irrilevante la mancata previa comunicazione degli estratti conto al cliente in assenza di contestazioni formali o contabili. I soccombenti proposero ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, lamentando, in sostanza: l'inesistenza o nullità della documentazione contrattuale richiamata; la difformità tra interessi e commissioni applicati e quelli pattuiti; la mancata prova dell'invio degli estratti conto; la violazione dell'art. 118 t.u.b. in tema di variazione delle condizioni contrattuali; l'asserita inidoneità probatoria del saldaconto; la necessità, per la banca, di provare la previa comunicazione degli estratti conto quale presupposto della prova del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, con conseguente impossibilità di verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve. Ha comunque osservato che il ricorso sarebbe stato anche inammissibile, poiché il motivo era generico, non autosufficiente, non specificamente riconducibile a un vizio ex art. 360 c.p.c., parzialmente nuovo e, soprattutto, non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla irrilevanza della previa comunicazione degli estratti conto in presenza di mancata contestazione delle annotazioni.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    termine "breve" di sessanta giorni

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e, nel caso di notifica telematica del ricorso, per il notificante rileva il momento di generazione della ricevuta di accettazione, non quello della ricezione da parte del destinatario.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso, salvo che la tempestività possa essere verificata aliunde dagli atti prodotti.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte la piena comprensione della vicenda senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    I motivi devono essere specifici, tassativi e immediatamente riconducibili a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; non sono ammissibili censure confuse o formulate secondo un paradigma normativo non più vigente.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce una questione che presuppone accertamenti di fatto deve indicare dove e quando l'abbia già proposta nei gradi di merito, per evitare una censura nuova e non verificabile ex actis.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: il motivo deve essere chiaramente sussumibile in una delle categorie legali di impugnazione.

  • art. 3-bis L. 53/1994

    La notifica via PEC si perfeziona per il notificante al momento della ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento della ricevuta di avvenuta consegna.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 68/2005

    La ricevuta di accettazione è il momento perfezionativo della notifica per il soggetto notificante.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 68/2005

    La ricevuta di avvenuta consegna è il momento perfezionativo della notifica per il destinatario.

  • art. 155 c.p.c.

    Se la scadenza del termine cade in giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.

  • art. 118 t.u.b.

    È evocato dai ricorrenti come parametro per la legittimità delle variazioni delle condizioni contrattuali, ma la Corte non entra nel merito per la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile produrre la relata di notificazione della sentenza impugnata, se necessaria a verificare la tempestività dell'impugnazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile salvo che la tempestività risulti comunque dagli atti.
  • La notifica a mezzo PEC si perfeziona per il notificante al momento della ricevuta di accettazione, mentre per il destinatario rileva la ricevuta di avvenuta consegna; ritardi nella consegna non possono pregiudicare chi ha richiesto tempestivamente la notifica.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti e motivi specifici, chiari e riconducibili a una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; censure generiche o formulate secondo un vizio non più vigente sono inammissibili.
  • Chi deduce in cassazione questioni che richiedono accertamenti di fatto deve indicare specificamente di averle già proposte nei gradi di merito e in quale atto, altrimenti la censura è nuova e non scrutinabile.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non attacca la ragione decisiva posta a fondamento della decisione, è inidoneo a ottenere la cassazione.
  • In tema di prova del credito bancario, la censura sulla mancata previa comunicazione degli estratti conto non è decisiva se il giudice di merito ha ritenuto non contestate le annotazioni e quindi attendibile la documentazione prodotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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