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Sentenza

Sentenza n. 346/2026 - Firenze, Sezione 4

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bagno Due Sorelle di Sodini Monica e C. S.n.c. il 15/3/2024: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali (doc. n. 6), pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali (doc. n. 7), pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di Giunta e determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio che differivano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti relativi ad attività turistico-ricreative e sportive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato gli atti comunali relativi al differimento al 31 dicembre 2024 della scadenza delle concessioni demaniali marittime, chiedendo, in via principale, l'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, con conseguente inapplicabilità dei principi di trasparenza e concorrenza affermati dalla Corte di giustizia, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi enunciati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità. Le medesime domande sono state riproposte con motivi aggiunti avverso gli atti comunali del dicembre 2023. La ricorrente aveva prospettato anche rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea e questioni di legittimità costituzionale.

La decisione

Dopo la costituzione delle amministrazioni resistenti, la società ricorrente ha dichiarato espressamente, con memoria depositata il 23 dicembre 2025, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Il TAR ha ritenuto che tale dichiarazione impedisse qualsiasi decisione nel merito e qualsiasi iniziativa officiosa del giudice, poiché nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: fino alla trattenuta della causa in decisione, il ricorrente mantiene la disponibilità dell'azione e può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice deve quindi limitarsi a prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della non opposizione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel definire il giudizio in relazione alla dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 3, comma 1, legge n. 118/2022

    Norma oggetto delle contestazioni della ricorrente, la cui applicazione alle concessioni demaniali marittime era stata posta in discussione; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.

    Richiamato nelle domande formulate dalla ricorrente per ottenere accertamento e condanna; tali domande non sono state esaminate per l'improcedibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e non può decidere il merito d'ufficio.
  • Nel processo amministrativo vige un principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino alla decisione e può determinare la definizione del giudizio mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere autonomamente all'esame della legittimità degli atti impugnati quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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