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Sentenza

Sentenza n. 13916/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. n. 0011468 del 12 maggio 2025, con cui l’Accademia di Belle Arti di Roma ha comunicato al Sig. Marinelli l’esclusione dalla procedura (doc. 1); - ove e per quanto occorra, del verbale del 23 gennaio 2025 (doc. 2), nella parte in cui esclude che le procedure di interpello possano essere utilizzate per la stabilizzazione del personale; - ove e per quanto occorra, dell’art. 2, co. 1, lett. b), del Bando (doc. 3), nella parte in cui possa essere interpretato nel senso di escludere che le procedure di interpello possano integrare il requisito del superamento di una procedura pubblica per esami; - ove e per quanto occorra, di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti; con espressa riserva di formulare motivi aggiunti ed istanza di risarcimento dei danni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 22 agosto 2025: - della nota prot. n. 0015671 del 26 giugno 2025 (doc. 8) con cui l’Accademia di Belle Arti di Roma ha confermato integralmente quanto già rilevato nella precedente valutazione circa l’esclusione del Sig. Marinelli dalla procedura

Giustizia amministrativa202508073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale tecnico AFAM per ritenuta mancanza del requisito del servizio maturato a seguito di procedura selettiva pubblica, nonché nota confermativa dell'esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui l'Accademia di Belle Arti di Roma lo ha escluso da una procedura di stabilizzazione riservata a chi avesse maturato tre anni di servizio presso istituzioni AFAM a seguito del superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del bando, dell'art. 97 Cost. e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'interpello del 2021 fosse una selezione pubblica basata su titoli, colloquio e prove pratiche e che il servizio prestato per oltre tre anni integrasse il requisito richiesto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 35, comma 2, lettera b), d.lgs. 165/2001 e dell'art. 97 Cost., nonché il difetto di motivazione e la motivazione apparente, assumendo che l'esclusione fosse generica e non indicasse le verifiche e i presupposti istruttori posti a fondamento della decisione. Con i motivi aggiunti ha impugnato la successiva nota confermativa dell'esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, esaminando congiuntamente le censure. Ha ritenuto che i requisiti per la stabilizzazione dovessero essere interpretati in modo aderente al dato testuale, senza estensioni analogiche, e che l'espressione del bando relativa alla procedura selettiva pubblica dovesse essere intesa sistematicamente come riferita a un concorso pubblico. L'interpello del 2021, alla luce della documentazione acquisita, era finalizzato alla formazione di un elenco dal quale l'Accademia poteva eventualmente attingere per stipulare contratti; non attribuiva un diritto all'assunzione né comportava la formazione di una graduatoria con diritto alla convocazione. I contratti sottoscritti erano contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2222 ss. c.c., svolti in autonomia, e non rapporti di lavoro subordinato instaurati mediante concorso pubblico. La presenza di colloqui e prove pratiche non era sufficiente, poiché mancavano gli elementi essenziali del concorso pubblico individuati dal d.P.R. 487/1994: bando con i contenuti e le forme di pubblicazione previste, attribuzione di voti secondo criteri predeterminati e formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione. È stata quindi ritenuta insussistente la violazione del bando e delle norme sulla stabilizzazione, così come l'eccesso di potere dedotto. Il motivo sulla motivazione è stato respinto perché la nota indicava chiaramente la mancanza dello specifico requisito di ammissione. Le spese sono state compensate per eccezionali ragioni connesse alla natura e alla materia della controversia.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 13, d.P.R. 83/2024

    In sede di prima applicazione, il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato avviene prioritariamente mediante stabilizzazione, ad opera delle istituzioni, e sulla base della programmazione di cui all’articolo 3, del personale in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere in servizio con contratto a tempo determinato presso l’istituzione che procede all’assunzione; b) essere reclutato, alla data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali nazionali o di istituto; c) aver maturato, alla data della stabilizzazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni...

    La stabilizzazione richiede, tra l’altro, un servizio prestato con contratto a tempo determinato e un reclutamento a tempo determinato mediante procedure concorsuali nazionali o di istituto.

  • art. 5 d.m. 430/2024

    L’avvenuto superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli

    Per i profili tecnici, il requisito è il superamento di un concorso pubblico per esami o per esami e titoli.

  • art. 2, comma 1, lettera b), del bando

    Abbiano maturato tre anni di servizio presso le Istituzioni Afam a seguito di superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli.

    La procedura selettiva pubblica richiesta dal bando è stata interpretata come concorso pubblico; non è sufficiente un interpello finalizzato alla possibile stipula di contratti autonomi.

  • artt. 3, 7, 8, 12, 15 e 16 d.P.R. 487/1994

    Le disposizioni sono state utilizzate per individuare le caratteristiche essenziali del concorso pubblico: pubblicazione del bando secondo modalità e contenuti prescritti, criteri predeterminati e attribuzione dei voti, formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'esclusione è sufficiente quando indica in modo chiaro la mancanza dello specifico requisito di ammissione; non è necessario un ulteriore dettaglio istruttorio se la ragione ostativa è univoca.

  • art. 35, comma 2, lettera b), d.lgs. 165/2001

  • art. 97 Cost.

    La norma è stata richiamata dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, ma il TAR non ha ravvisato una loro violazione.

  • artt. 2222 e seguenti c.c.

    Committente e prestatore intendono pertanto col presente contratto costituire fra essi, un rapporto di prestazione d’opera intellettuale; la prestazione deve essere svolta in assoluta autonomia operativa.

    La qualificazione contrattuale e l'autonomia del rapporto confermano che il servizio prestato derivava da contratti d'opera e non da un'assunzione mediante concorso pubblico.

Massime di principio

  • I requisiti di accesso a una procedura di stabilizzazione, in quanto condizioni speciali di partecipazione, devono essere interpretati secondo il dato testuale e sistematico e non possono essere estesi in via analogica.
  • La nozione di procedura selettiva pubblica richiesta per la stabilizzazione del personale AFAM coincide, nel contesto esaminato, con quella di concorso pubblico e richiede gli elementi essenziali della pubblicità del bando, della predeterminazione dei criteri di valutazione, dell'attribuzione dei punteggi e della formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione.
  • Un interpello volto a formare un elenco dal quale l'amministrazione può discrezionalmente attingere per stipulare contratti di prestazione d'opera non equivale a un concorso pubblico, anche se comprende colloqui o prove pratiche, quando non attribuisce un diritto all'assunzione e non conduce alla formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione in servizio.
  • Il servizio prestato nell'ambito di contratti di lavoro autonomo, stipulati a seguito di un interpello privo degli elementi propri del concorso pubblico, non integra il requisito del servizio maturato a seguito di procedura selettiva pubblica previsto per la stabilizzazione del personale AFAM.
  • La motivazione di un provvedimento di esclusione è sufficiente quando individua chiaramente la mancanza dello specifico requisito di ammissione contestato, anche se non espone analiticamente tutte le verifiche istruttorie svolte.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRapporto di impiego non privatizzato
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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