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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22907/2026 del 08/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (risparmiatrice)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 41.223,00 a favore di una cointestataria di 14 buoni fruttiferi postali emessi negli anni 1987, 1988 e 1989, intestati con clausola di pari facoltà di rimborso alla creditrice, alla madre poi deceduta e, alternativamente, alle due sorelle. La società emittente aveva proposto opposizione al decreto, respinta in primo grado e poi in appello. La Corte d'appello aveva confermato che, in caso di decesso di uno dei cointestatari di un buono fruttifero postale con clausola di pari facoltà di rimborso, ciascun cointestatario superstite ha diritto a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal titolo, senza applicare la disciplina dei libretti di risparmio. In cassazione la società ha censurato la statuizione sulle spese: con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto compensare le spese, poiché la giurisprudenza di legittimità non era univoca; con il secondo motivo ha riproposto la violazione delle medesime norme, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe valorizzato il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla controparte e l'inammissibilità della domanda relativa ai maggiori interessi su alcuni buoni successivi al deposito del ricorso monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che il giudice non è tenuto a motivare il mancato esercizio di tale facoltà; di conseguenza, la condanna alle spese, anche se resa senza considerare espressamente la compensazione, non è censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola la soccombenza quale criterio ordinario di liquidazione delle spese processuali; la sua applicazione nel caso concreto non è stata ritenuta sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    attribuisce al giudice di merito il potere discrezionale di compensare le spese; il mancato esercizio di tale facoltà non necessita di espressa motivazione ed è insindacabile come denunciato dalla ricorrente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede una motivazione espressa e non può essere censurato in cassazione solo perché il giudice abbia applicato il criterio della soccombenza.
  • Le doglianze che mirano a contestare la regolazione delle spese devono confrontarsi con l'insindacabilità del potere discrezionale previsto dall'art. 92 c.p.c.; non è sufficiente invocare l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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