Cassazione Penale, Sentenza n. 28095/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 2634 c.c. per aver l'imputato, nella qualità di amministratore di tre società, disposto dieci bonifici a suo favore per complessivi €45.038,80 e fatturato presunte prestazioni. La difesa ha dedotto: 1) che i pagamenti erano il ristoro di spese di amministrazione e domiciliazione dovute secondo accordi tra soci (invocata la scriminante dell'esercizio di un diritto o, in subordine, l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.); 2) l'insussistenza dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo intenzionale richiesto dall'art. 2634 c.c.), essendo egli socio al 50% e i pagamenti effettuati con un patrimonio parzialmente di sua pertinenza. Si lamenta anche carenza motivazionale della Corte d'appello rispetto a questi specifici profili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (la sentenza d'appello dava risposta implicita ritenendo il credito non certo, liquido e esigibile e rilevando il conflitto di interessi). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato per carenza di specifica risposta della Corte d'appello sull'elemento soggettivo, ma agli effetti penali la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (consumazione 10/08/2016, termine massimo 7 anni e 6 mesi decorso il 10/02/2024). Agli effetti civili la sentenza è annullata e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 2634 cod. civ.
Norma incriminatrice richiamata quale capo di imputazione: l'abuso di poteri dell'amministratore nei confronti della società. La Cassazione ha valutato la presenza dell'elemento soggettivo come questione decisiva cui la Corte d'appello non ha dato specifica risposta
art. 2041 cod. civ.
Richiamato dalla difesa in via subordinata come base per l'ipotesi di ristoro per ingiustificato arricchimento; la Corte d'appello però ha ritenuto che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione a possibili cause di non punibilità che avrebbero impedito l'annullamento senza rinvio; la Corte ne ha escluso l'evidenza e ha ritenuto sussistente la prescrizione
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
Richiesta di annullamento per vizio di motivazione: la Corte precisa che la mancanza di risposta a doglianze decisive costituisce vizio ai sensi di questa norma
Sez. 2, n. 6564 del 14/12/1982, Alfieri
Sez. 2, n. 6564 del 14/12/1982, Alfieri
Giurisprudenza richiamata per affermare che la scriminante dell'esercizio di un diritto non è invocabile per crediti privi di "certezza, liquidità, esigibilità"
Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola
Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola
Precedente richiamato sul principio che la mancanza di motivazione rispetto a specifiche doglianze di appello integra il vizio di cui all'art. 606 c.p.p.
Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano
Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano
Ulteriore presidio giurisprudenziale sul requisito di completezza della motivazione rispetto a doglianze decisive formulate in appello
Massime di principio
- Quando la difesa deduce l'esercizio di un diritto in relazione a crediti fra amministratore e società, tale scriminante richiede che il credito sia certo, liquido ed esigibile; in mancanza la tesi difensiva è debole
- La sussistenza del dolo, se è elemento costitutivo del reato, deve essere affrontata espressamente e in modo specifico dalla motivazione di merito: la mancata risposta a doglianze decisive sul punto è vizio rilevante di motivazione
- Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di merito, la Cassazione può annullare la sentenza penale senza rinvio per estinzione del reato, ma può rinviare per gli effetti civili se vi sono questioni civili non risolte
- Le questioni patrimoniali fra amministratore e società (rimborsi spese, domiciliazione, compensi) vanno documentate e formalizzate: accordi informali tra soci o rimborsi postumi richiedono prova chiara della spettanza per evitare ricadute penali
- In giudizio d'appello è essenziale articolare chiaramente i motivi e, se decisivi per l'esito, pretendere che la Corte risponda espressamente: l'assenza di risposta su punti decisivi può costituire motivo di cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27827/2024 del 12/07/2024
- Sentenza penale · 12 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27838/2024 del 12/07/2024
- Sentenza penale · 12 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 27840/2024 del 12/07/2024
- Sentenza penale · 12 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28006/2024 del 12/07/2024
- Sentenza penale · 12 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28007/2024 del 12/07/2024
- Sentenza penale · 12 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 28008/2024 del 12/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →