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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28095/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 2634 c.c. per aver l'imputato, nella qualità di amministratore di tre società, disposto dieci bonifici a suo favore per complessivi €45.038,80 e fatturato presunte prestazioni. La difesa ha dedotto: 1) che i pagamenti erano il ristoro di spese di amministrazione e domiciliazione dovute secondo accordi tra soci (invocata la scriminante dell'esercizio di un diritto o, in subordine, l'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.); 2) l'insussistenza dell'elemento soggettivo (mancanza del dolo intenzionale richiesto dall'art. 2634 c.c.), essendo egli socio al 50% e i pagamenti effettuati con un patrimonio parzialmente di sua pertinenza. Si lamenta anche carenza motivazionale della Corte d'appello rispetto a questi specifici profili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (la sentenza d'appello dava risposta implicita ritenendo il credito non certo, liquido e esigibile e rilevando il conflitto di interessi). Il secondo motivo è stato ritenuto fondato per carenza di specifica risposta della Corte d'appello sull'elemento soggettivo, ma agli effetti penali la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione (consumazione 10/08/2016, termine massimo 7 anni e 6 mesi decorso il 10/02/2024). Agli effetti civili la sentenza è annullata e rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Norme richiamate

  • art. 2634 cod. civ.

    Norma incriminatrice richiamata quale capo di imputazione: l'abuso di poteri dell'amministratore nei confronti della società. La Cassazione ha valutato la presenza dell'elemento soggettivo come questione decisiva cui la Corte d'appello non ha dato specifica risposta

  • art. 2041 cod. civ.

    Richiamato dalla difesa in via subordinata come base per l'ipotesi di ristoro per ingiustificato arricchimento; la Corte d'appello però ha ritenuto che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione a possibili cause di non punibilità che avrebbero impedito l'annullamento senza rinvio; la Corte ne ha escluso l'evidenza e ha ritenuto sussistente la prescrizione

  • art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiesta di annullamento per vizio di motivazione: la Corte precisa che la mancanza di risposta a doglianze decisive costituisce vizio ai sensi di questa norma

  • Sez. 2, n. 6564 del 14/12/1982, Alfieri

    Sez. 2, n. 6564 del 14/12/1982, Alfieri

    Giurisprudenza richiamata per affermare che la scriminante dell'esercizio di un diritto non è invocabile per crediti privi di "certezza, liquidità, esigibilità"

  • Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola

    Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Dall'Agnola

    Precedente richiamato sul principio che la mancanza di motivazione rispetto a specifiche doglianze di appello integra il vizio di cui all'art. 606 c.p.p.

  • Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano

    Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano

    Ulteriore presidio giurisprudenziale sul requisito di completezza della motivazione rispetto a doglianze decisive formulate in appello

Massime di principio

  • Quando la difesa deduce l'esercizio di un diritto in relazione a crediti fra amministratore e società, tale scriminante richiede che il credito sia certo, liquido ed esigibile; in mancanza la tesi difensiva è debole
  • La sussistenza del dolo, se è elemento costitutivo del reato, deve essere affrontata espressamente e in modo specifico dalla motivazione di merito: la mancata risposta a doglianze decisive sul punto è vizio rilevante di motivazione
  • Se il reato è estinto per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di merito, la Cassazione può annullare la sentenza penale senza rinvio per estinzione del reato, ma può rinviare per gli effetti civili se vi sono questioni civili non risolte
  • Le questioni patrimoniali fra amministratore e società (rimborsi spese, domiciliazione, compensi) vanno documentate e formalizzate: accordi informali tra soci o rimborsi postumi richiedono prova chiara della spettanza per evitare ricadute penali
  • In giudizio d'appello è essenziale articolare chiaramente i motivi e, se decisivi per l'esito, pretendere che la Corte risponda espressamente: l'assenza di risposta su punti decisivi può costituire motivo di cassazione

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