Sentenza n. 758/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- il -OMISSIS-, prot. Cat. -OMISSIS-, notificato al ricorrente il -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, nonché violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità ed erronea interpretazione della normativa. Il Questore aveva fondato il giudizio di inaffidabilità su una condanna per guida in stato di ebbrezza definita mediante applicazione della pena su richiesta delle parti, su una denuncia per ingiurie e minacce, sulla frequentazione di soggetti pregiudicati e sul ritenuto abuso di alcool ai sensi dell'art. 1, n. 5, del decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998. Il ricorrente ha sostenuto che l'uso eccessivo di alcool non potesse essere desunto dalla sentenza penale né dalla sua personalità, trattandosi di un episodio isolato, e ha prodotto certificati negativi del casellario giudiziale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza sul rilascio o rinnovo del porto d'armi costituisca espressione di ampia discrezionalità, volta a verificare la completa affidabilità del richiedente e l'assenza di pericoli di abuso dell'arma. A tal fine possono rilevare non solo le specifiche cause ostative previste dagli artt. 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931, ma anche fatti isolati e significativi, reati diversi, vicende personali non penalmente rilevanti e manifestazioni di scarso equilibrio o autocontrollo. Nel caso concreto, la condanna per guida in stato di ebbrezza attestava obiettivamente l'abuso di alcool e i connessi pericoli per la pubblica incolumità; la denuncia per ingiurie e minacce e i controlli in compagnia di pregiudicati concorrevano inoltre, secondo una motivazione pluristrutturata, al giudizio di inaffidabilità. Il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi davanti a una valutazione non irragionevole, senza sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni discrezionali. I certificati del casellario prodotti successivamente non incidono sulla legittimità del diniego, che deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 11, 39 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Le disposizioni individuano specifiche condizioni ostative al rilascio o rinnovo delle autorizzazioni di polizia; anche al di fuori di tali ipotesi, l'amministrazione deve verificare l'affidabilità del richiedente e l'assenza di pericoli di abuso dell'arma.
art. 1, n. 5, decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998
La disposizione è richiamata nel provvedimento quale parametro relativo all'abuso di alcool, valorizzato nel giudizio di inaffidabilità.
art. 82 c.p.a.
È richiamato in relazione all'avviso di perenzione e alla successiva istanza di fissazione dell'udienza.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo di una licenza di porto d'armi presuppone un giudizio di completa affidabilità del richiedente e di assenza di qualsiasi concreto pericolo di abuso dell'arma, anche quando non ricorrano specifiche cause ostative tipizzate dagli artt. 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931.
- Nel valutare l'affidabilità ai fini del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare fatti isolati ma significativi, reati diversi da quelli direttamente attinenti alle armi, vicende personali non penalmente rilevanti e condotte indicative di scarso equilibrio o autocontrollo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sul giudizio di affidabilità espresso dall'autorità di pubblica sicurezza resta esterno e non può sostituire la valutazione amministrativa, arrestandosi quando la motivazione risulti non irragionevole e fondata su elementi obiettivi.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; documenti attestanti una situazione successiva, come certificati del casellario prodotti in giudizio, non possono di per sé sanare o invalidare retroattivamente il provvedimento impugnato.
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