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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09806/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di apprendistato stipulato tra il lavoratore e una ditta individuale che operava nell’ambito dell’attività della società utilizzatrice. I giudici di merito avevano ritenuto nullo il contratto di apprendistato e accertato una interposizione illecita di manodopera, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla società utilizzatrice. In appello era stato inoltre riconosciuto al lavoratore il diritto all’inquadramento nel livello D senior del CCNL di Poste Italiane dal 1° agosto 2014, con condanna al pagamento delle differenze retributive. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sull’apprendistato e dell’art. 2697 c.c., sostenendo una errata interpretazione dell’onere probatorio e dell’interesse del lavoratore a impugnare il contratto; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per asserita errata valutazione delle prove; 3) violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale e di disposizioni del d.lgs. n. 81/2015, in relazione al rigetto della domanda di manleva verso la ditta interposta; 4) violazione degli artt. 1362 c.c. e 2697 c.c. e degli artt. 112 e 116 c.p.c. per il riconoscimento dell’inquadramento superiore e delle relative differenze retributive, contestando in sostanza l’accertamento di fatto sulle mansioni svolte. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando in particolare che i primi due e il quarto erano formulati come censure di violazione di legge ma miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove; il terzo era inammissibile per difetto di specificità e perché la clausola di manleva, riferita a una interposizione illecita, sarebbe comunque nulla perché collegata a un rapporto principale affetto da invalidità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso proposto dalla società. Ha confermato, per effetto dell’inammissibilità, la decisione di merito che aveva accertato la nullità del contratto di apprendistato, la sussistenza di un’interposizione illecita di manodopera, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e il diritto del lavoratore all’inquadramento superiore con le relative differenze retributive. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. l) e m), d.lgs. n. 167/2011

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta disciplina dell’apprendistato; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    La sua violazione è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a diversa regola; non basta censurare la cattiva valutazione del materiale probatorio.

  • artt. 1362 c.c.

    Richiamati per la critica all’interpretazione della clausola di manleva; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata trascrizione del testo negoziale.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato insieme ad altre norme per contestare il ragionamento della Corte territoriale; non viene riconosciuta una concreta violazione idonea a fondare il motivo.

  • artt. 38 e 39 d.lgs. n. 81/2015

    La società li aveva invocati per sostenere la manleva; la Corte rileva anche la non pertinenza di norme sopravvenute rispetto all’introduzione della causa.

  • artt. 101 e 115 c.p.c.

    Richiamati per dedurre nullità del procedimento; la censura non è stata sviluppata in modo specifico e quindi è inammissibile.

  • art. 418 c.p.c.

    La Corte territoriale aveva rilevato la mancata presentazione di istanza di fissazione di nuova udienza come ragione ostativa alla domanda di manleva.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nel quarto motivo per lamentare ultrapetizione o difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta contro un accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando si contesti l’erronea ripartizione dell’onere della prova; non può essere usata per sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
  • La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. richiede di allegare che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia disapplicato la regola di valutazione prevista; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia male apprezzato le prove.
  • Le censure di violazione di legge devono essere specifiche e rispettare l’autosufficienza del ricorso; se il motivo non trascrive il contenuto del testo negoziale o non confronta puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • In presenza di una interposizione illecita di manodopera o di un rapporto principale nullo per violazione di norme imperative, la clausola di manleva del committente verso l’interposto non produce effetti, perché resta travolta dalla nullità del rapporto principale.
  • Quando la decisione di merito accerta l’effettivo svolgimento di determinate mansioni per il periodo richiesto dalla disciplina collettiva, la contestazione di tale accertamento è censura di fatto e non di diritto, e in cassazione non può essere riproposta come mera violazione degli artt. 1362 c.c. o 2697 c.c.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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