Sentenza n. 1559/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza DELLA SENTENZA N. 115/2025 DEL TRIBUNALE DI LECCO SEZIONE LAVORO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 115/2025, relativa al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 115/2025 del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 maggio 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione al pagamento, in favore dei docenti, di euro 500,00 per ciascun anno scolastico di servizio, oltre alle spese legali. Nel corso del giudizio il Ministero ha soddisfatto le pretese di tutti i ricorrenti, salvo quella del docente cui spettavano euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per le posizioni già soddisfatte è stata chiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere; per la posizione residua è stata chiesta la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la documentazione posta a fondamento del credito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per le pretese soddisfatte dal Ministero durante il giudizio. Per la posizione residua ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato e ordinandole di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri e le spese aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con mandato di provvedere entro i successivi 60 giorni alla quantificazione definitiva e agli atti contabili necessari. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente le pretese azionate.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede per le amministrazioni statali un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1282 e 1283 ss. c.c.
Costituiscono i parametri per verificare spettanza, misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano la disciplina delle spese processuali e il richiamo, nel processo amministrativo, alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il soddisfacimento integrale della pretesa da parte dell'Amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione così definita.
- Quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato e dichiarare l'inottemperanza in caso di mancato pagamento.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve determinare capitale residuo, interessi e accessori secondo il titolo giudiziale e la legge.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali deve essere decorso prima di avviare l'azione di ottemperanza diretta al recupero coattivo di somme di denaro.
- In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo il termine fissato dal giudice, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di quantificare definitivamente il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato.
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