Sentenza n. 916/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti del procedimento espropriativo e di occupazione d’urgenza, inclusi i decreti di approvazione progettuale, occupazione anticipata, determinazione e rideterminazione dell’indennità, comunicazioni di avvio e verbali di immissione in possesso.
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato una pluralità di atti adottati nell’ambito di un procedimento espropriativo connesso a un intervento di contrasto al dissesto idrogeologico, contestando gli atti di comunicazione di avvio, l’approvazione del progetto, i decreti di occupazione d’urgenza e di determinazione o rideterminazione dell’indennità provvisoria, nonché i verbali di immissione in possesso e le ulteriori comunicazioni amministrative. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito della stipula di un accordo con l’amministrazione resistente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell’accordo transattivo stipulato tra la ricorrente e l’amministrazione e depositato il 7 luglio 2026. Non vi è stata una decisione di merito sulla legittimità degli atti espropriativi impugnati. Il Collegio ha confermato l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, già disposta in via provvisoria, rilevando la non manifesta infondatezza del ricorso. Le spese di lite sono state compensate, salva l’ulteriore liquidazione del difensore della parte ammessa al patrocinio a seguito della domanda di pagamento.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 327/2001
Richiamato quale fondamento delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo impugnate; la sentenza non ne offre un’interpretazione specifica.
art. 16 d.P.R. 327/2001
Richiamato quale fondamento delle comunicazioni di avvio relative alla fase di approvazione del progetto; la sentenza non ne offre un’interpretazione specifica.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione del giudizio senza decisione di merito, conseguente alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →