Cassazione Penale, Ordinanza n. 13193/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione per detenzione di tabacchi lavorati esteri, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando vizi di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato la sua condotta processuale corretta e il tempo trascorso dal fatto, risalente al 2017.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla particolare tenuità del fatto introduceva una violazione di legge non dedotta previamente in appello; inoltre, dai motivi di appello richiamati nella sentenza non risultava alcuna specifica doglianza sull'art. 131-bis c.p. Anche nel merito, la Corte ha osservato che il giudice d'appello aveva già compiuto una valutazione complessiva della fattispecie, valorizzando la gravità oggettiva del fatto, l'elevato quantitativo di TLE sequestrato, le modalità di detenzione in abitazione e la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti, ritenendo quindi non applicabile la causa di non punibilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, senza specifiche questioni interpretative affrontate nel testo.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile, anche perché la relativa censura non era stata specificamente proposta in appello e, in ogni caso, la gravità concreta del fatto e i precedenti dell'imputato la escludevano.
d.P.R. n. 43 del 1973, artt. 25, 282, 291-bis, comma 1, 292
Norme incriminatrici richiamate nel capo d'imputazione relativo alla detenzione di tabacchi lavorati esteri.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione di un vizio relativo a una causa di non punibilità richiede che la questione sia stata specificamente devoluta al giudice di appello; in difetto, la censura è inammissibile perché introduce un tema nuovo o non previamente coltivato.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la valutazione complessiva della condotta mostri una significativa gravità oggettiva del fatto, desumibile anche dal quantitativo della merce, dalle modalità della detenzione e dalla personalità negativa dell'imputato.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la condotta processuale corretta e il tempo trascorso dal fatto non sono di per sé decisivi se il complesso delle circostanze concrete depone per la non lieve offensività della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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