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Sentenza

Sentenza n. 1168/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento del dirigente della TELT sas 18.11.2022 – prot n. 1577.TELT_PEC_OUT.1420.TEC.22 notificato in data 23.11.2022 che ha disposto l’esecuzione in via sostitutiva dell’intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti sull'area sita in Salbertrand (TO), regione Illes Neuves nella parte in cui dispone l’esecuzione in danno del signor Fabrizio Gorlier - di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento.

Giustizia amministrativa202300088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di TELT che disponeva l’esecuzione sostitutiva, in danno del ricorrente, della rimozione e dello smaltimento di rifiuti e delle eventuali ulteriori passività ambientali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di TELT deducendo, con il primo motivo, l’incompetenza della società e la violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che TELT non disponesse del potere di accertare autoritativamente la responsabilità dell’abbandono dei rifiuti e di individuare il soggetto obbligato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6 d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 e della deliberazione CIPE 18 giugno 2018, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, contestando la propria responsabilità e affermando di non avere mai detenuto alcuni dei fondi nei quali erano stati rinvenuti rifiuti. TELT ha eccepito l’inammissibilità o irricevibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti, tra cui le delibere CIPE/CIPESS e il decreto di delega dei poteri espropriativi, per mancata notifica al CIPESS e alle amministrazioni partecipanti e per mancata contestazione di tutte le autonome motivazioni del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto tutte le eccezioni preliminari. Gli atti CIPE/CIPESS attribuivano a TELT il potere di eseguire in danno dei responsabili le attività materiali di rimozione dei rifiuti, caratterizzazione ed eventuale bonifica, ma non il potere di individuare autoritativamente i responsabili; pertanto il ricorrente non era tenuto a impugnare tali atti presupposti. Neppure la determinazione della Città Metropolitana di Torino del 2017 costituiva un atto presupposto da impugnare, non contenendo un accertamento della responsabilità per l’abbandono. La mancata notifica al CIPESS non determinava l’inammissibilità, poiché il ricorso non contestava il potere di TELT di eseguire materialmente gli interventi, ma soltanto il potere di accertare unilateralmente la responsabilità. L’eccezione relativa alla mancata impugnazione di tutte le motivazioni autonome è stata respinta perché il ricorso deduceva comunque un vizio assorbente di incompetenza. Nel merito, il primo motivo è stato accolto. La prescrizione n. 9 della deliberazione CIPE n. 39/2018, come modificata dalla deliberazione CIPESS n. 3/2022, autorizzava TELT a procedere direttamente alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti e a rivalersi successivamente nei confronti dei soggetti responsabili, ma non le attribuiva il potere di dichiarare tali soggetti responsabili mediante un provvedimento amministrativo. La responsabilità avrebbe dovuto essere accertata dal giudice nell’eventuale azione di rivalsa, mentre la competenza ad adottare il provvedimento amministrativo previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 spettava al Sindaco del Comune, previa istruttoria in contraddittorio. Né tale potere poteva ricavarsi dalla legge n. 443/2001, dall’art. 166, comma 5, d.lgs. n. 163/2006 o dall’art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001, che riguardano rispettivamente le infrastrutture strategiche, gli effetti dell’approvazione del progetto definitivo e la delega dei poteri espropriativi. Il provvedimento è stato quindi annullato per incompetenza e difetto di base normativa. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato al ricorrente secondo legge.

Norme richiamate

  • art. 192 d.lgs. n. 152/2006

    chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

    La competenza ad accertare la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti e ad adottare l’ordinanza di rimozione, con eventuale esecuzione in danno, spetta al Sindaco del Comune; il potere deve essere esercitato sulla base di accertamenti svolti in contraddittorio.

  • prescrizione n. 9 deliberazione CIPE n. 39 del 26 aprile 2018

    In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati ad ogni adempimento in materia ambientale in tempi coerenti con il programma dei lavori dell’Opera, TELT è autorizzata ad eseguire in danno dei responsabili le necessarie attività di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito.

    La prescrizione attribuisce a TELT il potere di eseguire materialmente gli interventi ambientali in danno e di rivalersi successivamente, ma non il potere di individuare autoritativamente i responsabili dell’abbandono.

  • deliberazione CIPESS n. 3 del 15 febbraio 2022

    In caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti obbligati ad ogni adempimento in materia ambientale in tempi coerenti con il programma dei lavori dell’opera, TELT è autorizzata ad eseguire in danno dei responsabili le necessarie attività di rimozione dei rifiuti, di caratterizzazione ed eventuale bonifica del sito.

    La modifica della prescrizione CIPE conferma il potere esecutivo-sostitutivo di TELT e non le attribuisce un potere amministrativo autonomo di accertamento della responsabilità.

  • art. 6, comma 8, d.P.R. n. 327/2001

    Se l’opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l’amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l’esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l’ambito della delega nella concessione o nell’atto di affidamento.

    La delega dei poteri espropriativi non costituisce base normativa per attribuire al delegato il potere di accertare la responsabilità per l’abbandono di rifiuti.

  • art. 166, comma 5, d.lgs. n. 163/2006

    l’approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e l’esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato

    L’effetto sostitutivo dell’approvazione del progetto definitivo riguarda le autorizzazioni, approvazioni e attività previste nel progetto, ma non attribuisce a TELT il potere di accertare la responsabilità per l’abbandono dei rifiuti.

  • legge n. 443/2001

    il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese

    La disciplina delle infrastrutture strategiche e dei compiti del CIPE non costituisce fondamento del potere di TELT di individuare autoritativamente il responsabile dell’abbandono dei rifiuti.

Massime di principio

  • Una prescrizione amministrativa che autorizzi il promotore o concessionario di un’opera pubblica a eseguire in danno dei responsabili la rimozione dei rifiuti e la bonifica del sito attribuisce un potere materiale-esecutivo e di successiva rivalsa, ma non attribuisce, in assenza di una specifica base normativa, il potere di accertare autoritativamente e con efficacia amministrativa la responsabilità dell’abbandono.
  • Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, l’individuazione dei soggetti obbligati alla rimozione dei rifiuti deve risultare da accertamenti svolti in contraddittorio dai soggetti preposti al controllo; l’ordinanza di rimozione e l’eventuale esecuzione in danno sono di competenza del Sindaco.
  • Il soggetto autorizzato a rimuovere i rifiuti in danno può agire successivamente in rivalsa in sede giudiziaria, ma non può sostituire il giudice nell’accertamento della responsabilità del soggetto cui imputare i costi.
  • La delega di poteri espropriativi e gli effetti sostitutivi dell’approvazione del progetto di un’infrastruttura strategica non possono essere interpretati estensivamente fino a comprendere un potere amministrativo di accertamento della responsabilità per l’abbandono di rifiuti, in mancanza di una puntuale previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleRiparto di giurisdizione

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