Cassazione Penale, Sentenza n. 28796/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza del Giudice di pace di Lugo del 05/10/2021 che aveva dichiarato la responsabilità penale della Petroncini per il reato di cui all'art. 590 c.p., condannandola a multa di € 1.500,00 per aver, il 15/12/2015, omesso di fermarsi e di dare la precedenza ad Angela Baldassarri sulle strisce pedonali, causando lesioni guaribili in 40 giorni. La ricorrente deduceva l'insufficienza della motivazione (art. 546 c.p.p.), lamentando che la sentenza non spiegava in quali termini fosse stato possibile un comportamento alternativo idoneo ad impedire l'evento, e denunciava l'omessa valutazione motivata della richiesta di perizia tecnica sulla dinamica del sinistro; in particolare la difesa osservava che le argomentazioni del consulente tecnico erano state ignorate senza adeguata contestazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la motivazione della sentenza del Giudice di pace è risultata apodittica e lacunosa, priva degli elementi minimi necessari (ricostruzione della dinamica, punto della carriageata in cui avvenuto l'investimento, causa delle difficoltà di avvistamento del pedone, relazione fra velocità e visibilità, valutazione delle prove tecniche). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Lugo in diversa composizione. Il provvedimento ha dunque dato rilievo alla mancanza di adeguata motivazione e ha disposto il rinvio per nuovo accertamento.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma che incrimina le lesioni personali colpose; la corte ricorda che l'affermazione della responsabilità per colpa richiede adeguata motivazione circa la dinamica, la colpa concreta e il nesso causale.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Richiamato quale norma sulla precedenza/pedoni sulle strisce; la violazione è dedotta dai fatti ma la Corte ha evidenziato che l'affermazione della violazione richiede motivazione sul fatto concreto e sulle circostanze dell'investimento.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiama il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione debba essere completa e comprensibile, e che la carenza di reasoning costituisca vizio rilevante.
art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
Norma impiegata per la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione quando l'appello è qualificato come ricorso per cassazione; nel caso è stato applicato per avviare il rito di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiama i motivi di cassazione per violazione di legge; il Tribunale di Ravenna ha ritenuto che i censure riguardanti la motivazione potessero essere esaminati in Cassazione ai sensi di questa disposizione.
art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274
Norma relativa alla non appellabilità di alcune sentenze del Giudice di pace (in particolare pene pecuniarie); il Tribunale di Ravenna ha tuttavia convertito l'appello in ricorso per cassazione perché i motivi contestavano la motivazione e avevano rilievo in sede di legittimità.
Giurisprudenza: Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Citata per il principio secondo cui rientrano nella violazione di legge anche i vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico-giuridico seguito dal giudice.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza deve ricostruire i fatti e spiegare in modo coerente e completo le ragioni della decisione: luogo dell'evento, dinamica, visibilità, velocità, e nesso causale tra condotta e evento devono essere esplicitati.
- La semplice affermazione dell'evento non può sostituire la motivazione: se la responsabilità è dedotta "ex post" dal verificarsi del fatto senza analisi probatoria, il vizio motivazionale può portare all'annullamento.
- Se la difesa richiede una prova tecnica (perizia) sulla dinamica di incidente, il giudice deve valutare e motivare esplicitamente il rigetto o l'accoglimento della richiesta; l'omessa valutazione motivata può costituire motivo di annullamento.
- Nei casi in cui l'appello formale non sia consentito (es. sentenze del giudice di pace con pena pecuniaria), è possibile la conversione in ricorso per cassazione quando le censure riguardino profili di diritto/motivazione rilevabili in sede di legittimità.
- In materia di sinistri stradali il giudice deve indicare quale comportamento alternativo lecito avrebbe evitato l'evento e su quali elementi concreti si fonda tale valutazione (es. possibilità di avvistamento, tempo di reazione, spazi di frenata).
- Un vizio motivazionale grave è sufficiente per l'annullamento con rinvio: il giudice di merito dovrà rinnovare l'accertamento in modo completo e argomentato.
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