Cassazione Penale, Sentenza n. 47777/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, riformando la sentenza del Tribunale di Rovigo, aveva riconosciuto a Tiengo plurimi delitti di furto (art. 624-bis c.p.) con riformulazione della qualificazione di taluni capi (in particolare il capo F) considerato poi come furto semplice ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 c.p.). Il ricorrente deduceva sei motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius e errata determinazione della pena base dopo diversa qualificazione del fatto; 2) carenza di motivazione nella determinazione della pena (artt. 132, 133 c.p.); 3) mancata motivazione dell'aumento per continuazione (art. 81, comma 2 c.p.); 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti (art. 62-bis c.p.); 5) decorso della prescrizione per vari capi e mancata considerazione degli effetti dell'assenza di incremento per recidiva (art. 157 c.p. e norme procedurali indicate); 6) mancata applicazione di benefici di legge e conseguente revoca delle pene accessorie (artt. 163 e 175 c.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio: la Corte d'appello, dopo aver riclassificato i reati, ha fissato la pena base in misura non coincidente col minimo edittale senza adeguata motivazione del discostamento. Ciò ha reso fondato il rilievo in ordine alla decorrenza del termine massimo di prescrizione per numerosi capi. Conseguentemente, accertata l'estinzione dei reati per prescrizione (con indicazione delle date di estinzione per ciascun capo), la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma che disciplina il furto inabitazione; i capi relativi a furti in appartamento sono stati in gran parte qualificati ai sensi di questa disposizione, la cui applicazione ha incidenza sui termini di pena edittale e sulla prescrizione
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto semplice; è stata richiamata in relazione alla riclassificazione di taluni fatti (capo F) come furto semplice aggravato ai sensi dell'art. 625 n.2
art. 625 n. 2 cod. pen.
Aggravante del furto per essere commesso in abitazione o comunque con modalità che aggravano la condotta; rilevante nella valutazione della qualificazione del fatto e della forbice edittale
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali pertinenti; attiene alle forme processuali e alle nullità/provvedimenti (citato nella impugnazione per vizio di procedimento)
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano le motivazioni di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); invocate per contestare la motivazione della sentenza di merito
art. 132 cod. pen.
Principi generali sulla determinazione della pena; richiede motivazione e rispetto dei criteri per fissare la pena base
art. 133 cod. pen.
Criteri e limiti per la determinazione della pena; evocato in relazione alla carenza di motivazione sulla scelta della pena base
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Regola sull'aumento per la continuazione; richiede motivazione dell'aumento e valutazione dei presupposti
art. 62-bis cod. pen.
Circostanza attenuante per il buon comportamento processuale; invocata dal ricorrente per chiedere il riconoscimento e che è stata ritenuta non adeguatamente motivata dalla Corte di merito
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione; centrale per la decisione finale che ha accertato l'estinzione dei reati per decorso dei termini
art. 129 cod. proc. pen.
Norma procedurale citata tra quelle rilevanti alla tesi difensiva in relazione al trascorrere dei termini e ad effetti processuali
art. 529 cod. proc. pen.
Norma relativa alla qualificazione delle sentenze di merito; utilizzata nel quadro delle censure sulla motivazione e sulla determinazione della pena
art. 530 cod. proc. pen.
Norma processuale connessa alle impugnazioni e ai relativi limiti; inserita tra le norme richiamate dall'impugnante
art. 531 cod. proc. pen.
Norma sul contenuto motivazionale delle sentenze di merito; pertinente alla censura sulla mancata motivazione della Corte d'appello
art. 163 cod. pen.
Norma che disciplina i benefici e le modalità di esecuzione della pena; richiamata in relazione alla pretesa mancata applicazione di benefici di legge
art. 175 cod. pen.
Norma sulle pene accessorie e sui loro effetti; invocata per la mancata applicazione dei benefici e la revoca delle pene accessorie
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola sui limiti del ricorso per cassazione (messa a fuoco dei motivi dedotti); richiamata in ordine ai limiti dei motivi ammessi
Massime di principio
- La Corte d'appello che, mutando la qualificazione del reato rispetto al primo grado, può fissare autonomamente la pena base ma è tenuta a motivare espressamente il discostamento dal minimo edittale: la semplice indicazione del valore numerico non è sufficiente.
- La carenza di motivazione nella determinazione della pena base può rendere non manifestamente infondato il ricorso in Cassazione e comportare verifica sulla prescrizione; se la prescrizione è maturata, la sentenza viene annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce alla Corte di merito di modificare la qualificazione del reato e la determinazione della pena, purché ogni diversa scelta sia adeguatamente motivata rispetto ai criteri di cui agli artt. 132-133 c.p.
- Se il primo giudice aveva espressamente escluso l'aumento per recidiva, la Corte d'appello non può imporre effetti contrari senza motivazione che giustifichi l'inasprimento; l'assenza di incrementi rileva anche ai fini della prescrizione.
- Nelle impugnazioni, quando si deducono plurime censure, la Corte di legittimità può accogliere il ricorso anche su un solo motivo se ciò determina l'estinzione dei reati per prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio.
- Per valutare la prescrizione è necessario il calcolo puntuale dei termini capo per capo e l'attenzione all'eventuale esistenza di cause di sospensione o interruzione; la mancanza di tali considerazioni nella motivazione può essere decisiva.
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