Sentenza del 12/07/2018 n. 18407 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella esattoriale relativa agli anni d'imposta 1994-2001, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscossione ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. La cartella era stata emessa per recuperare somme oggetto di un precedente sgravio erroneamente disposto dall'Amministrazione. Il contribuente ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 43 del medesimo decreto, sostenendo che tale disposizione riguardasse esclusivamente somme effettivamente rimborsate e non somme mai versate, nonché la mancata indicazione del funzionario responsabile del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, annullando l'atto impositivo. Ha stabilito che, quando una cartella viene erroneamente sgravata e l'Amministrazione intende recuperare il credito mediante una nuova cartella, non si applica l'art. 43 del D.P.R. n. 602/1973, relativo al recupero di somme erroneamente rimborsate, ma l'art. 25, con i relativi termini decadenziali riferiti al periodo d'imposta. L'Amministrazione può emettere una nuova cartella solo se tali termini non sono scaduti e purché sulla precedente cartella non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Disciplina i termini per la notifica della cartella di pagamento e comporta la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione se la nuova cartella viene emessa oltre i termini applicabili al periodo d'imposta.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 43
Si applica al recupero di somme erroneamente rimborsate dall'Amministrazione, non al caso in cui una cartella sia stata erroneamente sgravata senza che il contribuente abbia ricevuto un rimborso effettivo.
Art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4
Prevede i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di legge e alla nullità della sentenza o del procedimento.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Cass. n. 8292 dell'8 marzo 2018
È richiamata come precedente secondo cui l'Amministrazione può emettere una nuova cartella dopo uno sgravio erroneo, purché siano rispettati i termini decadenziali e non sia intervenuto un giudicato sulla precedente cartella.
Massime di principio
- Lo sgravio di una cartella non equivale automaticamente a un rimborso: se il contribuente non ha ricevuto somme, il recupero successivo non segue la disciplina delle somme erroneamente rimborsate.
- Quando l'Amministrazione emette una nuova cartella dopo uno sgravio erroneo, deve rispettare i termini decadenziali previsti per la riscossione del tributo originario.
- L'errore dell'Amministrazione nello sgravio non consente di eludere o prorogare i termini di decadenza; una nuova cartella emessa tardivamente è annullabile.
- La riedizione della pretesa tributaria può essere preclusa se sulla precedente cartella è intervenuta una sentenza passata in giudicato.
- In casi analoghi è essenziale verificare la natura dell'operazione precedente, distinguendo tra rimborso effettivamente erogato e mero sgravio contabile, nonché calcolare i termini con riferimento al periodo d'imposta interessato.
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