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Ordinanza

Ordinanza n. 1613/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del decreto prot. -OMISSIS-, relativo al provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Milano in data 18 ottobre 2024, notificato al ricorrente in data 9 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202500326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Milano il 18 ottobre 2024 e notificato il 9 dicembre 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio l'Avvocatura dello Stato ha depositato una nota della Questura dalla quale emerge che l'amministrazione ha riesaminato in autotutela la posizione del ricorrente, riattivando la procedura per la conversione del permesso di soggiorno elettronico in motivi di lavoro subordinato e invitando l'interessato al ritiro del titolo di soggiorno. Il difensore del ricorrente non era presente all'udienza e non aveva comunicato se il titolo fosse stato ritirato né se persistesse l'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha riservato ogni decisione. Ha chiesto al ricorrente di chiarire se il titolo di soggiorno sia stato ritirato e se sussista ancora l'interesse alla decisione, assegnando alle parti quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare chiarimenti ed eventuali memorie limitate alla possibile improcedibilità. Il Collegio ha prospettato che la riattivazione in autotutela della procedura e la messa a disposizione del titolo per il ritiro possano determinare la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente possibile declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata fissata un'ulteriore udienza; la decisione sarà assunta all'esito del contraddittorio scritto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il testo richiama la sottoposizione al contraddittorio processuale della questione rilevata d'ufficio.

    Quando il giudice prospetta d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti, assegnando un termine per memorie.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il testo richiama la possibile declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può comportare la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto, richiamato nell'ordinanza, per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della tutela dei dati della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La riattivazione in autotutela del procedimento e l'adozione di un'attività amministrativa potenzialmente satisfattiva non determinano automaticamente l'improcedibilità del ricorso: il giudice deve verificare, anche mediante interlocuzione con il ricorrente, se l'interesse alla decisione sia effettivamente venuto meno.
  • Quando il giudice rileva d'ufficio la possibile sopravvenuta carenza di interesse, deve sottoporre la questione al contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per chiarimenti e memorie prima di decidere.
  • La messa a disposizione del titolo richiesto e l'invito al suo ritiro possono assumere rilievo ai fini della procedibilità soltanto se risultano concretamente idonei a soddisfare la pretesa azionata, circostanza che deve essere verificata in relazione alla posizione processuale dell'interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

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