Cassazione Penale, Sentenza n. 41400/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la revoca della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, applicata con sentenza di patteggiamento del 15/11/2024 per il reato di cui all'art. 589-bis c.p., invocando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 nella parte in cui consente, in assenza di aggravanti (es. alcol o droghe), la sostituzione della revoca con la sospensione; il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che la pronuncia costituzionale fosse antecedente alla sentenza di patteggiamento e che, pertanto, non ricorressero i presupposti per intervenire ex art. 673 c.p.p., dovendosi invece ricorrere agli ordinari mezzi di impugnazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento (15/11/2024) sia posteriore alle pronunce costituzionali citate (n. 88/2019 e n. 68/2021) e, quindi, che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza di patteggiamento mediante i normali rimedi (in particolare il ricorso per cassazione avverso la statuizione sull'accessorio). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza (Sez. U., n. 21369/2019) che ammette il ricorso per cassazione contro la statuizione sulle sanzioni accessorie anche dopo patteggiamento. Per tali motivi l'ordinanza impugnata è stata ritenuta incensurabile. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 222 comma 2 Codice della Strada
Disciplina la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; la giurisprudenza e la Corte Costituzionale hanno ritenuto che, in assenza di aggravanti, il giudice possa valutare la sospensione anziché la revoca; il caso richiede motivazione sulla graduazione della sanzione rispetto a condotta ed evento
Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 2019
Ha dichiarato illegittima la norma nella parte che non consentiva, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p., la possibilità di sospendere la patente anziché revocarla quando manchino le circostanze aggravanti; la rilevanza per il giudice dell'esecuzione è subordinata al fatto che la sentenza che ha adottato la revoca sia antecedente alla pronuncia costituzionale
Corte Costituzionale, sentenza n. 68 del 2021
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune interpretazioni che escludevano l'applicazione di norme a favore del condannato; la giurisprudenza successiva ha ritenuto possibile la sostituzione della revoca con la sospensione quando la condanna irrevocabile sia anteriore alla pronuncia costituzionale
art. 673 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di pronunciarsi in caso di sopravvenienza normativa o di dichiarazione di illegittimità costituzionale successive alla sentenza; se la declaratoria costituzionale è precedente alla sentenza che ha applicato la sanzione, il rimedio non è esperibile tramite il giudice dell'esecuzione
Sez. U. n. 21369 del 26/09/2019
Ha stabilito che avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento che abbia applicato o omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria è esperibile il ricorso per cassazione anche per violazione di legge e vizio di motivazione, trattandosi di una statuizione estranea all'accordo delle parti
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale) e art. 590-bis cod. pen. (lesioni stradali gravi/gravissime)
Prevedono circostanze aggravanti (tra cui stato di ebbrezza o uso di stupefacenti) che, se assenti, possono giustificare una sanzione meno afflittiva (sospensione anziché revoca) secondo le pronunce costituzionali e la giurisprudenza
art. 666 e art. 676 cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere poteri diversi del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto irrilevante l'eccezione rispetto al presupposto temporale richiesto dall'art. 673 c.p.p.
Massime di principio
- Se la pronuncia costituzionale che limita o modifica l'applicazione della revoca della patente è intervenuta dopo la sentenza che ha adottato la revoca, il giudice dell'esecuzione può intervenire ex art. 673 c.p.p. per sostituire la revoca con la sospensione, se mancano aggravanti
- Se la pronuncia costituzionale è anteriore alla sentenza che ha applicato la revoca (cioè il giudice che ha deciso avrebbe già dovuto tenerne conto), il rimedio non è l'istanza di revisione dal giudice dell'esecuzione ma l'impugnazione della sentenza (es. ricorso per cassazione avverso la statuizione accessoria), perché non si è in presenza di una "sopravvenienza"
- In caso di patteggiamento, la statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria è impugnabile in Cassazione anche oltre i limiti dell'art. 448 c.p.p., poiché l'adozione dell'accessorio è un atto dovuto del giudice e non rientra automaticamente nell'accordo tra le parti
- Il giudice (di merito o dell'esecuzione) deve motivare la scelta tra revoca e sospensione graduando la sanzione rispetto alla condotta e all'evento; la mancanza di idonea motivazione può costituire motivo di impugnazione
- Chi propone ricorso infondato rischia inammissibilità, condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle Ammende); è dunque essenziale valutare la cronologia delle pronunce (sentenza vs. decisione costituzionale) prima di investire il giudice dell'esecuzione
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