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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44829/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (shaboo, 15,23 g), deducendo: (1) vizio di motivazione e nullità o inutilizzabilità della consulenza tossicologica per la mancata allegazione della scheda del "cromatogramma" che avrebbe comprovato qualità e quantità della droga; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la mancata allegazione della scheda del cromatogramma costituisca una mera irregolarità e non la nullità né l'inutilizzabilità patologica dell'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 359 c.p.p.; gli esiti tossicologici sono pertanto pienamente utilizzabili (sostanza identificata come shaboo, 15,23 g, principio attivo 87,80%-95,14%, circa 124 dosi medie). Ha altresì confermato che la Corte territoriale ha correttamente escluso la lieve entità, motivando con riferimento alla quantità non esigua, all'elevata purezza, al confezionamento in tre involucri, alla disponibilità di un bilancino di precisione e all'atteggiamento volto alla vendita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma invocata per il concorso di persone nel reato; la Corte non ha contestato l'uso di tale fattispecie per inquadrare la partecipazione con un altro soggetto.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Applicata per il reato di detenzione di stupefacenti e per la valutazione della possibile causa di non punibilità per lieve entità (comma 5); la Corte ha ritenuto che, alla luce di quantità, purezza e modalità, il fatto non rientrasse nella lieve entità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Il ricorso era rubricato come vizio di motivazione (lett. e), ma la Corte ha qualificato correttamente la doglianza come censura di violazione di legge ai sensi della lett. c), attinente alla omessa valutazione di eccezioni sulla utilizzabilità di un accertamento tecnico.

  • art. 359 cod. proc. pen.

    Norma che consente al P.M. di disporre accertamenti tecnici; la consulenza eseguita ai sensi di tale articolo è stata ritenuta regolare e i suoi esiti utilizzabili nonostante la mancata allegazione della scheda del cromatogramma.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di nullità assolute: la Corte ha precisato che le nullità di ordine generale sono limitate ai casi previsti da questa norma (incombenti del P.M., omissione citazione, ecc.), e la mancanza della scheda non rientra tra queste ipotesi.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collegato all'ambito delle nullità; utilizzato per spiegare i limiti delle ipotesi di nullità assoluta, confermando che l'irregolarità denunciata non produce invalidità assoluta.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere che si trattasse di inutilizzabilità 'patologica' degli atti probatori assunti "contra legem": la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti di tale figura sanzionatoria.

  • art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che la trattazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato influenza la valutazione delle irregolarità sulla documentazione tecnica, senza che la mancata produzione di un allegato determini automaticamente la nullità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Interpretato secondo la giurisprudenza consolidata: per riconoscere la lieve entità è necessaria una motivazione complessiva che consideri qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, questi elementi escludevano la lieve entità.

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Richiamati in rapporto ai profili di diritto alla difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali diritti non siano stati compromessi in modo da determinare l'inammissibilità o l'annullamento della sentenza.

Massime di principio

  • La mancata allegazione di documenti tecnici accessori (es. scheda del cromatogramma) a una consulenza disposta ex art. 359 c.p.p. costituisce, di regola, una irregolarità non automaticamente sanzionata con la nullità o l'inutilizzabilità dell'accertamento; la parte che eccepisce deve dimostrare il pregiudizio concreto o la violazione di norme che comportino nullità assoluta.
  • Per ottenere la riqualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è necessario che il giudice motivi compiutamente e complessivamente sulle caratteristiche dell'illecito (quantità, qualità, confezionamento, modalità, mezzi e circostanze), mostrando la scarsa offensività del fatto.
  • Gli esiti di accertamenti tecnici disposti dal Pubblico Ministero e utilizzati in giudizio restano utilizzabili salvo che venga dimostrata l'assunzione "contra legem" degli stessi o una irregolarità tale da configurare inutilizzabilità patologica ai sensi dell'art. 191 c.p.p.
  • Nel rito abbreviato e in ipotesi di giudizio sommario la tolleranza verso irregolarità formali della documentazione tecnica può essere maggiore, purché non si verifichi compromissione sostanziale del diritto della difesa.
  • La difesa che contesta l'affidabilità di un accertamento tecnico dovrebbe proporre censure specifiche e, se necessario, chiedere o svolgere controconsulenza con indicazione puntuale degli elementi mancanti o contestati per mostrare il pregiudizio probatorio.
  • Nella valutazione dell'entità della pena o della riconducibilità alla fattispecie meno grave, elementi come purezza elevata, confezionamento in più dosi e materiali per il frazionamento (bilancino) rafforzano l'ipotesi di finalità di spaccio e ostano al riconoscimento della lieve entità.

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