Cassazione Penale, Sentenza n. 14987/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del GIP relativa al provvedimento del Questore che aveva disposto, ex art. 6 legge n. 401/1989, il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentarsi in Questura nei giorni delle partite per 5 anni. Il ricorrente deduce: 1) violazione degli artt. 6 comma 3 legge n. 401/1989 e 178 lett. c) c.p.p. per compressione eccessiva del tempo a disposizione per esercitare il diritto di difesa (il Daspo è stato notificato il 4/08/2022 ore 9:40 e la convalida è stata emessa il 5/08/2022 ore 15:00, quindi prima del decorso delle 48 ore); 2) carenza di motivazione sulle ragioni di necessità e urgenza che giustificano la misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida non può intervenire prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, termine necessario per l'effettivo esercizio del diritto di difesa (giurisprudenza consolidata). Dato che la notifica è avvenuta il 4/08/2022 ore 9:40 e la convalida è stata emessa il 5/08/2022 ore 15:00 senza che risultasse deposito di memorie difensive entro le 48 ore, è stata dichiarata la nullità. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 27/07/2022 nei confronti di Piccinelli limitatamente all'obbligo di presentazione; ha inoltre disposto la comunicazione del dispositivo al Questore.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 3
La norma impone il regime di DASPO e, secondo la Corte, la convalida giudiziale del provvedimento impositivo non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica per garantire il diritto di difesa; l'inosservanza comporta nullità.
codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
Richiamato in relazione ai termini per l'esercizio delle facoltà difensive e al rispetto delle garanzie procedurali; l'anticipata convalida comprime illegittimamente il termine a difesa.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
Principio consolidato secondo il quale l'inosservanza del termine di 48 ore dalla notifica alla convalida determina nullità generale perché impedisce l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Giurisprudenza - Sez. 3, n. 47811 del 09/11/2022 (Pasotti)
Chiarisce che la nullità non si verifica se il destinatario abbia effettivamente depositato memorie entro 48 ore e il giudice abbia poi pronunciato dando conto e confutando le deduzioni; in assenza di tale deposito e di specifico riferimento, sussiste la nullità.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un DASPO o di misure restrittive analoghe non può intervenire prima del decorso di 48 ore dalla notifica del provvedimento amministrativo, per garantire il diritto di difesa; la violazione di questo termine comporta la nullità del provvedimento di convalida.
- La nullità può essere esclusa solo se il destinatario abbia effettivamente esercitato le proprie difese entro il termine di 48 ore (depositando memorie) e il giudice, nell'ordinanza di convalida, dia conto del deposito e delle repliche; l'assenza di tale riscontro rafforza la posizione del ricorrente.
- È essenziale documentare con precisione data e ora della notifica e del deposito in cancelleria: la contestazione del rispetto del termine delle 48 ore si fonda su fatti temporali che devono essere accertabili.
- La Corte può annullare senza rinvio e dichiarare la cessazione dell'efficacia limitata di singole obbligazioni (qui: obbligo di presentazione) lasciando eventualmente in piedi altri aspetti del provvedimento se non coinvolti dalla nullità accertata.
- In caso di urgenza invocata dall'autorità amministrativa, la mera affermazione di necessità/urgenza non supplisce al rispetto delle garanzie procedurali; è necessario che il giudice motivi espressamente le ragioni di urgenza se intende giustificare comportamenti compressivi dei termini a difesa.
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