Sentenza n. 4077/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento notificato a Tamoil Italia S.p.A. in data 14 novembre 2025 con cui il Comune di Milano ha rigettato (i) la richiesta di autorizzazione di intervento su suolo pubblico per la realizzazione di lavori di adeguamento dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in via Palestro n. 16 e (ii) l'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico ove è collocato tale impianto; - nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali, tra cui: a) il preavviso di rigetto del Comune di Milano ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 del 10 luglio 2025 relativo alla richiesta di intervento su suolo pubblico di Tamoil Italia S.p.A.; b) il verbale che conclude con esito negativo la conferenza di servizi indetta dal Comune di Milano per valutare la richiesta di intervento su suolo pubblico di Tamoil Italia S.p.A.; c) il parere negativo del 4 luglio 2025 della Direzione Rigenerazione Urbana - Area Pianificazione Urbanistica Generale - Unità Programmazioni Territoriali Tematiche; d) la nota del 10 settembre 2025 con cui la Direzione Rigenerazione Urbana - Area Pianificazione Urbanistica Generale - Unità Programmazioni Territoriali Tematiche conferma il parere negativo di cui al punto precedente a seguito delle osservazioni presentate da Tamoil Italia S.p.A.; e) il preavviso di rigetto del Comune di Milano ai sensi dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 del 5 febbraio 2025 relativo all'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico di Tamoil Italia S.p.A.; f) il verbale che conclude con esito negativo la conferenza di servizi indetta del Comune di Milano per valutare l'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico di Tamoil Italia S.p.A..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione per lavori di adeguamento su suolo pubblico e del rinnovo della concessione di suolo pubblico relativa a un impianto di distribuzione carburanti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano ha respinto sia la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di lavori di adeguamento dell'impianto, sia l'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico. Il diniego faceva seguito a due conferenze di servizi, concluse negativamente per la localizzazione dell'impianto in area di interesse paesaggistico, per l'inadeguatezza del sistema di gestione delle acque reflue e meteoriche e per la necessità di realizzare un'isola di traffico. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'allegato A, punto 1, della D.G.R. 29 febbraio n. 6/48174 e dell'art. 86 l.r. 6/2010, sostenendo che le opere progettate costituissero mera manutenzione, non ampliassero l'impianto e fossero compatibili con l'art. 30 delle norme di attuazione del Piano delle regole del PGT. Ha inoltre lamentato la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché le opere sarebbero state richieste dal Comune come necessarie per il mantenimento dell'impianto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'allegato A, punto 1, lett. b), della D.G.R. 29 febbraio n. 6/48174, in combinato disposto con l'art. 14-bis, commi 4 e 6, l. 241/1990, sostenendo che l'intervento avrebbe potuto essere autorizzato dall'autorità paesaggistica e che il relativo parere dovesse considerarsi acquisito favorevolmente per silenzio-assenso, oppure che il Comune avrebbe dovuto interpellare espressamente la Soprintendenza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il diniego come provvedimento plurimotivato, fondato su ragioni autonome, ciascuna astrattamente idonea a sostenerlo; pertanto, la legittimità anche di una sola ragione ostativa è sufficiente a rendere legittimo l'atto e priva di interesse concreto e attuale le censure rivolte alle altre motivazioni. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto applicabile l'allegato A, punto 1, lett. a), della D.G.R. 29 febbraio n. 6/48174, relativo agli impianti situati nelle zone A di PRG. Ai fini della disciplina, l'impianto non coincide con le sole attrezzature petrolifere, ma comprende il complesso commerciale unitario, inclusi i servizi e le attività accessorie e integrative. L'infrastruttura di incanalamento delle acque reflue costituisce parte funzionale dell'impianto e non può essere considerata separatamente; le planimetrie dimostravano inoltre l'incremento della superficie da 107,50 a 123 mq. Le opere, quindi, non erano mera manutenzione, ma configuravano un ampliamento vietato nella zona A, dove sono ammesse soltanto opere di manutenzione sugli impianti esistenti. Il TAR ha escluso anche la compatibilità con l'art. 30 delle norme di attuazione del PGT, rilevando sia l'aumento della superficie lorda complessiva sia l'assenza di sostituzione della struttura preesistente. Ha inoltre osservato che, per i nuclei di antica formazione, l'art. 30, comma 2, esclude gli impianti di distribuzione carburanti senza prevedere deroghe. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di interesse concreto e attuale, perché anche il suo eventuale accoglimento non avrebbe potuto condurre all'annullamento del diniego, sorretto autonomamente dalla ragione urbanistica relativa alla zona A. Le spese sono state compensate per la complessità fattuale della controversia.
Norme richiamate
allegato A, punto 1, D.G.R. 29 febbraio n. 6/48174
per gli impianti esistenti gli interventi di ampliamento, potenziamento e ristrutturazione sono vietati a) nelle zone A di PRG salvo le opere di manutenzione per gli impianti esistenti; b) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale salvo autorizzazione dell’autorità competente alla tutela del vincolo confermata dalla sovraintendenza ai sensi della vigente legislazione
La disciplina distingue tra il divieto, nelle zone A, degli interventi diversi dalla manutenzione e il diverso regime delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Nel caso concreto, la ragione ostativa fondata sulla zona A è stata ritenuta autonomamente sufficiente.
art. 82, comma 1, lett. c), l.r. 6/2010
il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative
La nozione di impianto comprende l'intero complesso commerciale unitario e non soltanto le attrezzature petrolifere; ne fanno parte anche le infrastrutture funzionali al suo esercizio.
art. 86 l.r. 6/2010
È richiamato dalla controversia, ma la decisione si fonda principalmente sulla disciplina dell'allegato A della D.G.R. e sulla qualificazione delle opere come ampliamento dell'impianto.
art. 30, commi 1 e 2, delle norme di attuazione del Piano delle regole del PGT
sono esclusi, ai sensi della L.R. 6 del 2010 e s.m.i., gli impianti per di distribuzione carburanti per autotrazione
La disciplina non consente di ritenere conforme l'intervento quando vi sia aumento della superficie lorda complessiva e non vi sia sostituzione della struttura precedente; nei nuclei di antica formazione sono esclusi gli impianti di distribuzione carburanti senza deroghe.
art. 14-bis, commi 4 e 6, l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente con riguardo al silenzio-assenso nell'ambito della conferenza di servizi, ma la relativa censura è stata ritenuta priva di interesse concreto e attuale per la presenza di una autonoma ragione ostativa.
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata in relazione ai preavvisi di rigetto notificati dal Comune; la sentenza non ravvisa specifici vizi procedimentali derivanti dalla loro applicazione.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere il provvedimento; le censure rivolte alle altre motivazioni sono prive di interesse concreto e attuale se il loro eventuale accoglimento non potrebbe comportare l'annullamento dell'atto.
- Ai fini della disciplina urbanistico-commerciale degli impianti di distribuzione carburanti, l'impianto comprende il complesso commerciale unitario e le infrastrutture funzionali al suo esercizio, non soltanto le colonnine, i serbatoi e le altre attrezzature petrolifere.
- La realizzazione di un'infrastruttura per l'incanalamento delle acque reflue, quando essa è funzionale all'impianto di distribuzione carburanti e determina l'incremento della superficie interessata, costituisce ampliamento dell'impianto e non mera opera di manutenzione.
- Nelle zone A di PRG, qualora la disciplina applicabile vieti gli interventi di ampliamento, potenziamento e ristrutturazione sugli impianti esistenti salvo le opere di manutenzione, un intervento che incrementa la superficie dell'impianto non può essere assentito come semplice manutenzione.
- La verifica della conformità urbanistica fondata sull'assenza di modifica della superficie lorda complessiva non è applicabile quando l'intervento comporti un aumento della superficie e non consista nella sostituzione della struttura esistente con una nuova struttura.
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