Ordinanza n. 1550/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-CE/L/Q/2023/143773;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone anche la sospensione cautelare. La revoca era motivata dalla violazione dell'art. 35 d.P.R. n. 394/1999: il ricorrente, entrato in Italia l'8 maggio 2024, aveva comunicato il proprio ingresso alla Prefettura soltanto il 19 maggio 2025, oltre un anno dopo l'ingresso, dopo la scadenza del visto e oltre il termine legale di otto giorni, senza fornire un'idonea giustificazione. L'Amministrazione aveva applicato l'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022, secondo cui l'accertamento sopravvenuto degli elementi ostativi previsti dagli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998 comporta la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso. Il ricorrente ha valorizzato le comunicazioni PEC trasmesse dal proprio difensore in date successive, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza e l'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo il diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione. L'Amministrazione ha resistito alla domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris, riservando ogni ulteriore valutazione alla fase di merito. Le comunicazioni PEC successive, pur dimostrando un tentativo di regolarizzazione, non sono state ritenute idonee a superare la violazione, perché effettuate oltre un anno dopo l'ingresso e dopo la scadenza del visto; dagli atti non risultava provata alcuna causa impeditiva tale da rendere impossibile o oggettivamente scusabile il ritardo. I precedenti invocati sui principi di proporzionalità e ragionevolezza sono stati ritenuti non estensibili, riguardando ritardi di pochi giorni o disguidi tecnici, a fronte di un ritardo superiore a trecentosessanta giorni. È stata inoltre ritenuta priva di adeguato fumus la domanda relativa al permesso per attesa occupazione: tale titolo presuppone l'effettiva instaurazione e la successiva interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro, e non si applica quando il rapporto non sia mai sorto. La pronuncia del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente è stata ritenuta riferita a una fattispecie diversa, caratterizzata da carenze istruttorie e disfunzioni amministrative non ravvisate nel caso concreto. Il periculum in mora, pur riconosciuto in relazione agli effetti sulla regolarità della presenza in Italia, non è stato considerato sufficiente in assenza di un fumus adeguato, poiché i presupposti cautelari devono concorrere entrambi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda, la condizione personale del ricorrente e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. n. 394/1999
termine di otto giorni per la comunicazione dell'ingresso nel territorio nazionale
La tardiva comunicazione dell'ingresso, effettuata oltre un anno dopo l'ingresso e dopo la scadenza del visto, è stata ritenuta non superabile in assenza di una causa impeditiva provata e oggettivamente scusabile.
art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito dalla l. n. 122/2022
al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998 consegue la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso
L'accertamento sopravvenuto degli elementi ostativi comporta la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso.
artt. 22 e 24 d.lgs. n. 286/1998
Sono richiamati quali disposizioni che individuano gli elementi ostativi il cui sopravvenuto accertamento determina la revoca ai sensi dell'art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'instaurazione di un rapporto di lavoro poi interrotto per causa non imputabile al lavoratore; non opera se il rapporto non è mai sorto.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la compresenza di fumus boni iuris e periculum in mora; la rilevanza del pregiudizio non basta quando il fumus è insufficiente.
Massime di principio
- La comunicazione dell'ingresso del lavoratore straniero effettuata oltre il termine di otto giorni previsto dall'art. 35 d.P.R. n. 394/1999, e comunque oltre un anno dopo l'ingresso e dopo la scadenza del visto, non supera la violazione in assenza della prova di una causa impeditiva che abbia reso impossibile o oggettivamente scusabile il rispetto del termine.
- I principi di proporzionalità e ragionevolezza applicati alla tardiva presentazione allo Sportello Unico non impongono necessariamente la conservazione del nulla osta quando il ritardo è superiore a trecentosessanta giorni e non adeguatamente giustificato; precedenti relativi a ritardi di pochi giorni o a disguidi tecnici non sono automaticamente estensibili.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone che un rapporto di lavoro sia stato effettivamente instaurato e sia successivamente cessato per una causa non imputabile al lavoratore; non è applicabile quando il rapporto di lavoro non si è mai costituito.
- Nella fase cautelare, il periculum in mora, anche quando incide sulla regolarità della presenza dello straniero sul territorio nazionale, non è sufficiente da solo a giustificare la sospensione dell'atto impugnato se manca un fumus boni iuris adeguatamente favorevole.
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