Sentenza n. 2502/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 8/2024 emessa dal Tribunale di Rieti, sezione lavoro, all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 72/2022, pubblicata in data 12/01/2024, notificata in data 22/02/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti, Sezione lavoro, n. 8/2024, recante la condanna del Ministero al pagamento di somme e retribuzioni spettanti fino all'immissione in ruolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti, Sezione lavoro, n. 8/2024, passata in giudicato. La pronuncia aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla domanda di accertamento del diritto all'immissione in ruolo e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 7.943,72, oltre alle retribuzioni che sarebbero spettate dalla presentazione del ricorso fino all'effettiva immissione in ruolo, avvenuta il 1° settembre 2023, nonché degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla statuizione di condanna e ha chiesto anche la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Rilevato che il Ministero, a fronte dell'allegato inadempimento, non aveva fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza, il Collegio ha ritenuto provato l'inadempimento alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore richiamati dalla Cassazione. Il giudice dell'ottemperanza ha affermato che il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono sindacabili in questa sede. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che l'intervento commissariale avvenga entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. La richiesta di astreinte è stata respinta, poiché il ritardo dell'Amministrazione non è stato ritenuto di entità tale da giustificarla ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 900,00 oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La norma costituisce la base dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, nei presupposti previsti, fissare una somma dovuta per ogni violazione o ritardo. Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto non giustificata l'astreinte.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La fissazione dell'astreinte presuppone una valutazione giudiziale del ritardo e della sua gravità; nel caso concreto, il ritardo maturato non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la condanna.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega la mancata esecuzione di una statuizione definitiva e l'Amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o documentazione sull'adempimento, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al diritto riconosciuto dal giudicato senza poter rimettere in discussione i presupposti sostanziali già accertati dalla pronuncia da eseguire.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine.
- La fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica in caso di ritardo, ma richiede che la gravità e la durata dell'inerzia amministrativa siano tali da giustificare la misura coercitiva.
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