Cassazione Penale, Sentenza n. 29309/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del GIP che, accogliendo l'istanza ex art. 671 c.p.p. con accordo ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.p., aveva riconosciuto la continuazione tra tre sentenze di patteggiamento e rideterminato la pena complessiva in un anno di reclusione. Il ricorso denunciava violazioni di legge poiché il giudice dell'esecuzione non avrebbe "sciolto" preventivamente i cumuli già riconosciuti in alcune sentenze, non avrebbe considerato correttamente i valori-pene determinati nei precedenti giudizi (compresi riconoscimenti di continuazione e la diminuente del rito speciale) e avrebbe errato nella quantificazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio ad un nuovo giudizio presso un diverso GIP del Tribunale di Taranto. La Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione deve verificare la correttezza dell'accordo ex art. 188 disp. att. c.p.p., controllare il formale consenso o dissenso del PM alle pene patteggiate, procedere allo scorporo di eventuali cumuli già operati dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e quindi determinare gli aumenti per i reati satellite, attenendosi ai principi giurisprudenziali richiamati.
Norme richiamate
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Richiede che l'accordo tra condannato e Pubblico ministero sulla misura della sanzione in caso di patteggiamento sia formale e verificabile; il giudice dell'esecuzione deve controllare la correttezza di tale accordo e il consenso/dissenso del PM alla pena determinata
art. 444 cod. proc. pen.
Fissa i limiti e le modalità del patteggiamento; la valutazione della congruità della pena pattuita rientra nel controllo giudiziale e condiziona la validità degli effetti in fase esecutiva
art. 81 cod. pen.
Regola il cumulo delle pene; la Corte ricorda che, quando si devono unificare sentenze già contemplate da cumuli o continuazioni, il giudice dell'esecuzione deve preliminarmente scorporare i reati già unificati per individuare il reato più grave e poi calcolare gli aumenti per i reati satellite
art. 597 cod. proc. pen.
Citando l'articolo insieme ad altri riferimenti processuali, la Corte utilizza la norma nel contesto delle regole di esecuzione e dei rimedi in fase esecutiva, ribadendo l'obbligo di rispetto delle procedure previste per le statuizioni in materia di pena
art. 671 cod. proc. pen.
Norma invocata per l'istanza in esecuzione finalizzata al riconoscimento della continuazione; la Corte segnala che tale istanza deve rispettare lo schema procedurale previsto (anche con riferimento all'art. 188 disp. att.) e che il giudice dell'esecuzione deve valutare la correttezza dell'accordo raggiunto
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 03/07/2013
Impone che, in caso di annullamento di provvedimenti in materia esecutiva, il rinvio per nuovo giudizio avvenga ad un diverso giudice per garantire imparzialità e serietà del nuovo controllo
Massime di principio
- Quando in fase esecutiva si chiede il riconoscimento della continuazione tra sentenze di patteggiamento, il giudice dell'esecuzione deve verificare formalmente il consenso o il dissenso del PM alla pena pattuita ai sensi dell'art. 188 disp. att.
- Se alcune delle sentenze oggetto di unificazione hanno già operato cumuli o riconoscimenti di continuazione, il giudice dell'esecuzione deve prima 'scorporare' tali cumuli per individuare il reato più grave e solo dopo applicare gli aumenti per i reati satellite
- Il controllo del giudice dell'esecuzione sulla congruità dell'accordo tra parti è vincolante e non può essere eluso: il giudice può ritenere ingiustificato il dissenso delle parti e deve motivare la nuova determinazione della pena
- In caso di vizi procedurali o di errata ricostruzione dei cumuli/continuazioni, la Corte di Cassazione può annullare l'ordinanza e disporre il rinvio ad un diverso giudice per un nuovo esame
- Le parti (difesa e PM) devono indicare chiaramente la misura delle singole pene e la base su cui si intende operare il cumulo/continuazione per consentire al giudice dell'esecuzione un controllo puntuale
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