Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 443/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento 1) dell’Ordinanza del Comune di L’Aquila prot. n. 60331 del 15.06.2023, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero parcheggio pubblico in via Amiternum”, notificata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato ordinato alla Aldo De Beato & C Costruzioni Edili S.r.l. l’immediata cessazione di ogni molestia e turbativa dell’uso pubblico relativo al parcheggio a raso sito in L’Aquila alla Via Amiternum, realizzato dalla medesima Società ricorrente unitamente all’adiacente fabbricato con Denuncia di Inizio Attività n. 425/2005; 2) dell’Ordinanza di demolizione n. 21 del 2022 avente ad oggetto “Ordinanza di demolizione dei lavori edili e ripristino dello stato dei luoghi”; 3) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, anche laddove non conosciuti; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202300237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di sgombero di un parcheggio privato, ordinanza di demolizione di sbarre automatiche installate agli accessi e atti connessi, con domanda risarcitoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza comunale di sgombero del parcheggio sito in via Amiternum e l'ordinanza di demolizione delle sbarre automatiche installate agli ingressi dell'area. Ha dedotto che il parcheggio insiste su area di sua proprietà, mai ceduta al Comune, mai espropriata e non gravata da vincoli convenzionali o ablatori; la deliberazione comunale del 2005, relativa alla possibile acquisizione dell'area, non sarebbe stata attuata. Ha contestato inoltre la sussistenza di una servitù di uso pubblico o di un possesso comunale, negando che ricorressero i presupposti della dicatio ad patriam. Quanto all'ordine di demolizione, ha dedotto irrazionalità, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità e lesione del legittimo affidamento, sostenendo che le sbarre rientrassero nell'edilizia libera o fossero comunque connesse a un intervento edilizio autorizzato. Il Comune ha eccepito, quanto all'ordinanza di sgombero, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia concernesse in sostanza un'actio negatoria servitutis, e ha sostenuto la legittimità dell'esercizio di poteri di autotutela possessoria fondati sulla dicatio ad patriam. Quanto all'ordinanza di demolizione, ha eccepito la tardività del ricorso. La società ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima attività amministrativa e dal ritardo nella locazione di un locale commerciale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione del 16 settembre 2022, poiché il ricorso è stato notificato il 21 luglio 2023, oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. Ha invece ritenuto ammissibile e appartenente alla giurisdizione amministrativa la contestazione dell'ordinanza di sgombero, rilevando che il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente di questioni proprietarie o possessorie quando esse costituiscano presupposto dell'esercizio del potere amministrativo, senza definire con efficacia di giudicato una controversia su diritti reali. Nel merito, ha accertato che l'area era di proprietà della società, non essendo intervenuti né un atto pubblico di cessione, né una convenzione urbanistica, né un esproprio. Ha ritenuto non provata la costituzione di una servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam: non risultavano una destinazione stabile, univoca, incondizionata e definitiva del bene alla collettività, né l'idoneità concreta dell'area a soddisfare esigenze di interesse generale, né un titolo valido, quale un atto pubblico o privato o l'usucapione ventennale. L'uso dell'area da parte di cittadini o del Comune poteva al più integrare tolleranza. Il Comune, non avendo dimostrato i presupposti della situazione possessoria invocata, non era legittimato ad adottare l'ordinanza di sgombero, che è stata pertanto annullata. Il TAR ha escluso inoltre di poter disporre verificazione o consulenza tecnica per supplire alle lacune probatorie del Comune. La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e per mancata prova dell'effettivo danno economico. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    termine decadenziale di 60 giorni

    L'impugnazione dell'ordinanza di demolizione è stata dichiarata irricevibile perché proposta oltre il termine di 60 giorni dalla sua adozione.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    La parte deve assolvere all'onere probatorio sui fatti posti a fondamento delle proprie pretese; i poteri istruttori del giudice non possono essere utilizzati per colmare lacune probatorie.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; verificazione e consulenza tecnica non possono sostituire tale onere.

  • artt. 9 e 10 d.P.R. 327/2001

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla dedotta assenza di vincoli ablatori sull'area; la decisione ha valorizzato la mancata adozione di un esproprio o di altro titolo traslativo.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere incidentalmente di questioni di proprietà o possesso quando la loro soluzione costituisce presupposto della legittimità del provvedimento impugnato, purché tale cognizione non si traduca nella definizione con efficacia di giudicato di una controversia sui diritti reali riservata al giudice civile.
  • La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, richiede una destinazione volontaria, stabile, continua, univoca, incondizionata e definitiva del bene privato alle esigenze di una collettività indeterminata; il mero uso di fatto da parte del pubblico o la tolleranza del proprietario non sono sufficienti.
  • L'assoggettamento di un'area privata a uso pubblico richiede, oltre all'uso da parte di una collettività indeterminata per il soddisfacimento di un interesse generale, un valido titolo giuridico, quale un atto pubblico o privato o l'usucapione ventennale, nonché la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze collettive.
  • La verificazione o la consulenza tecnica non possono essere disposte per supplire alla mancata allegazione o prova dei fatti costitutivi della pretesa di una parte; gli strumenti istruttori non esonerano dall'onere probatorio previsto dall'art. 64 c.p.a. e dall'art. 2697 c.c.
  • La domanda risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo deve indicare e dimostrare l'effettiva esistenza del danno, il nesso causale e gli elementi utili alla sua quantificazione; una richiesta generica e meramente eventuale non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.