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Sentenza

Sentenza del 02/05/2019 n. 2609 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposta di registro -potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - decadenza - notifica avviso di liquidazione entro cinque anni - interruzione termine di prescrizione decennale per l'azione di riscossione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'imposta di registro dovuta su una sentenza o su altro atto dell'autorità giudiziaria. In particolare, si discute del termine decadenziale di cinque anni per notificare l'avviso di liquidazione e del successivo termine di prescrizione decennale per l'azione di riscossione.

La decisione

È stato affermato che il diritto dell'Agenzia delle Entrate di richiedere l'imposta di registro è soggetto alla decadenza quinquennale decorrente dalla data in cui doveva essere richiesta la registrazione dell'atto giudiziario. La notifica dell'avviso di liquidazione effettuata entro tale termine è idonea a interrompere la prescrizione decennale dell'azione di riscossione. Il testo non indica esplicitamente l'esito formale del giudizio, ma il principio enunciato è favorevole alla legittimità dell'azione dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • Norme sull'imposta di registro applicabile agli atti dell'autorità giudiziaria

    Il diritto dell'Amministrazione di liquidare e richiedere l'imposta è soggetto a un termine decadenziale di cinque anni dalla scadenza del termine per la registrazione dell'atto.

  • Norme sulla prescrizione ordinaria decennale

    Una volta notificato tempestivamente l'avviso di liquidazione, tale atto interrompe il termine di prescrizione decennale relativo all'azione di riscossione dell'imposta.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività della pretesa tributaria occorre distinguere tra decadenza dell'Amministrazione dall'accertamento e prescrizione del diritto alla riscossione.
  • Nel caso dell'imposta di registro su provvedimenti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve essere notificato entro cinque anni dal termine entro cui doveva essere richiesta la registrazione.
  • La notifica tempestiva dell'avviso di liquidazione costituisce un atto idoneo a interrompere la prescrizione decennale della successiva attività di riscossione.
  • Il contribuente che eccepisce la tardività deve verificare separatamente la data di scadenza del termine quinquennale, la data di notifica dell'avviso e gli eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione.

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