Sentenza del 02/05/2019 n. 2609 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposta di registro -potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria - decadenza - notifica avviso di liquidazione entro cinque anni - interruzione termine di prescrizione decennale per l'azione di riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria può richiedere l'imposta di registro dovuta su una sentenza o su altro atto dell'autorità giudiziaria. In particolare, si discute del termine decadenziale di cinque anni per notificare l'avviso di liquidazione e del successivo termine di prescrizione decennale per l'azione di riscossione.
La decisione
È stato affermato che il diritto dell'Agenzia delle Entrate di richiedere l'imposta di registro è soggetto alla decadenza quinquennale decorrente dalla data in cui doveva essere richiesta la registrazione dell'atto giudiziario. La notifica dell'avviso di liquidazione effettuata entro tale termine è idonea a interrompere la prescrizione decennale dell'azione di riscossione. Il testo non indica esplicitamente l'esito formale del giudizio, ma il principio enunciato è favorevole alla legittimità dell'azione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Norme sull'imposta di registro applicabile agli atti dell'autorità giudiziaria
Il diritto dell'Amministrazione di liquidare e richiedere l'imposta è soggetto a un termine decadenziale di cinque anni dalla scadenza del termine per la registrazione dell'atto.
Norme sulla prescrizione ordinaria decennale
Una volta notificato tempestivamente l'avviso di liquidazione, tale atto interrompe il termine di prescrizione decennale relativo all'azione di riscossione dell'imposta.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività della pretesa tributaria occorre distinguere tra decadenza dell'Amministrazione dall'accertamento e prescrizione del diritto alla riscossione.
- Nel caso dell'imposta di registro su provvedimenti giudiziari, l'avviso di liquidazione deve essere notificato entro cinque anni dal termine entro cui doveva essere richiesta la registrazione.
- La notifica tempestiva dell'avviso di liquidazione costituisce un atto idoneo a interrompere la prescrizione decennale della successiva attività di riscossione.
- Il contribuente che eccepisce la tardività deve verificare separatamente la data di scadenza del termine quinquennale, la data di notifica dell'avviso e gli eventuali successivi atti interruttivi della prescrizione.
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