Sentenza del 08/03/2019 n. 6830 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2001. L'Ufficio aveva imputato al socio, per trasparenza, un reddito da partecipazione derivante dalla plusvalenza realizzata dalla società con la cessione di un ramo d'azienda concernente uno stabilimento balneare con annesso bar. La società aveva indicato nell'atto un corrispettivo di Lire 83.280.000, ma non aveva dichiarato la relativa plusvalenza nel Modello Unico 2002. L'Agenzia ha contestato sia la sufficienza del libro giornale, ritenuto dalla CTR idoneo a provare i costi non ammortizzati, sia il riconoscimento delle perdite pregresse, sostenendo che il contribuente, non avendo risposto all'invito di esibire documenti e scritture contabili, non aveva assolto l'onere di provare gli elementi idonei a ridurre la plusvalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la plusvalenza deve essere determinata sottraendo dal corrispettivo di cessione il costo fiscalmente non ancora ammortizzato dei beni ceduti, ma che tale costo deve essere provato documentalmente dal contribuente, normalmente mediante il registro dei beni ammortizzabili. Il solo libro giornale non è stato ritenuto sufficiente. Anche l'utilizzo di perdite pregresse deve essere dimostrato dal contribuente, soprattutto quando questi non abbia risposto alle richieste dell'Amministrazione finanziaria. La decisione non definisce definitivamente l'imposta dovuta, poiché il giudizio è stato rinviato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 4
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente chiarimenti, documenti e scritture contabili e attribuisce rilievo al mancato riscontro.
Il mancato adempimento all'invito dell'Ufficio può concorrere a fondare presunzioni a carico del contribuente e rende più gravoso dimostrare successivamente i costi, le perdite o gli altri elementi deducibili.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4
Le richieste dell'Amministrazione finanziaria devono essere soddisfatte dal contribuente mediante chiarimenti ed esibizione di documenti e libri contabili.
Il contribuente che non risponde alle richieste istruttorie può non poter utilizzare successivamente, salvo specifiche eccezioni, documenti o elementi non esibiti nella fase amministrativa; inoltre, il comportamento omissivo può rafforzare la ricostruzione presuntiva dell'Ufficio.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 16
La disposizione disciplina il registro dei beni ammortizzabili.
Il registro dei beni ammortizzabili è lo strumento fiscale idoneo a documentare il costo storico, le variazioni e gli ammortamenti dei beni strumentali, dati necessari per determinare il valore fiscalmente non ammortizzato in caso di cessione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54
La norma, ratione temporis vigente, disciplina la determinazione del reddito d'impresa e delle plusvalenze.
La plusvalenza derivante dalla cessione di beni aziendali si determina sulla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo fiscalmente non ancora ammortizzato.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 75
Le quote di ammortamento devono essere imputate al conto economico per essere deducibili dal reddito d'impresa.
La ricostruzione del costo residuo dei beni deve rispettare la loro corretta contabilizzazione fiscale e l'effettiva imputazione degli ammortamenti.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 8, comma 2
La perdita imputabile al socio accomandante non può superare l'ammontare del capitale sottoscritto.
Nelle società di persone, l'utilizzo delle perdite da parte del socio accomandante è soggetto al limite del capitale sottoscritto, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.
Codice civile, art. 2214 e seguenti
Le disposizioni disciplinano i libri e le scritture contabili obbligatorie, incluso il libro giornale.
Il libro giornale documenta le movimentazioni contabili dell'impresa, ma non sostituisce necessariamente i registri fiscali specificamente destinati a provare il costo non ammortizzato dei beni strumentali.
Massime di principio
- In una controversia sulla plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda, il contribuente deve provare documentalmente il costo fiscalmente non ancora ammortizzato dei beni ceduti; il solo contratto di cessione o il libro giornale possono non essere sufficienti.
- Il registro dei beni ammortizzabili, insieme alle dichiarazioni fiscali, ai mastrini, alle fatture e agli altri documenti contabili coerenti, costituisce normalmente la documentazione più idonea a dimostrare la corretta quantificazione della plusvalenza.
- Se l'impresa non dichiara la plusvalenza o indica dati incoerenti tra bilancio, dichiarazione dei redditi e documentazione contabile, l'Amministrazione può procedere a una ricostruzione presuntiva; spetta poi al contribuente fornire una prova concreta e specifica per superarla.
- Il contribuente deve rispondere tempestivamente agli inviti dell'Amministrazione finanziaria e produrre la documentazione richiesta. Il silenzio o la mancata esibizione dei documenti può rafforzare la pretesa fiscale e limitare la possibilità di utilizzare successivamente quegli elementi in giudizio.
- Le perdite pregresse o le minusvalenze che si intendono portare in diminuzione devono essere provate dal contribuente quanto all'esistenza, all'importo, alla mancata utilizzazione precedente e ai limiti soggettivi applicabili.
- Il rinvio disposto dalla Cassazione non equivale a una definitiva vittoria dell'Amministrazione sull'importo dell'imposta: significa che la precedente sentenza è stata annullata e che il giudice tributario dovrà riesaminare il caso applicando i principi indicati dalla Corte.
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