Ordinanza n. 27/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia 1) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/101936 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario Kumar Rohit, adottato il 18 novembre 2025; 2) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/102001 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario Sharma Kuldeep, adottato il 18 novembre 2025; 3) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/102006 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario Kumar Sanjeev, adottato il 18 novembre 2025; 4) del provvedimento di revoca del nulla osta prot. n. P-LT/L/Q/2025/101943 rilasciato in favore del lavoratore extracomunitario Singh Ranjit, adottato il 17 novembre 2025; 5) del diniego tacito dell’istanza di accesso agli atti amministrativi presentata il 12 novembre 2025; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di revoca di quattro nulla osta al lavoro rilasciati in favore di lavoratori extracomunitari e diniego tacito di un'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La titolare di un'azienda agricola ha impugnato quattro provvedimenti, adottati tra il 17 e il 18 novembre 2025, con cui la Prefettura di Latina aveva revocato i nulla osta al lavoro rilasciati in favore di altrettanti lavoratori extracomunitari. È stato inoltre impugnato il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata il 12 novembre 2025, nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguente. Nella fase cautelare la ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la genericità della motivazione posta dall'amministrazione a fondamento delle revoche.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati. Al sommario esame proprio della fase cautelare ha ravvisato il fumus boni iuris nelle censure relative alla genericità della motivazione dei provvedimenti amministrativi, ritenendo che tale vizio non fosse superato neppure dagli elementi prodotti dall'amministrazione con la costituzione in giudizio. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, in ragione degli effetti pregiudizievoli delle revoche sull'attività produttiva della ricorrente. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 15 aprile 2026. L'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR ha ritenuto entrambi sussistenti e ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura di genericità della motivazione di un provvedimento amministrativo può integrare il fumus boni iuris quando l'atto non consenta di comprendere adeguatamente le ragioni della decisione e tale carenza non sia superata dagli elementi prodotti dall'amministrazione in giudizio.
- Il periculum in mora può essere ravvisato quando l'efficacia degli atti impugnati determini effetti pregiudizievoli concreti sull'attività produttiva del ricorrente.
- La sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati è concedibile quando, al sommario esame proprio della fase cautelare, risultino congiuntamente presenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.
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