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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09043/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre cartelle di pagamento emesse per IVA relativa agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, conseguenti al mancato rispetto di un piano di rateazione ottenuto dalla società dopo una comunicazione di irregolarità emessa in sede di controllo automatizzato. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell’impugnazione, ritenendo che il mancato pagamento di una sola rata comportasse ex lege la decadenza dal beneficio della rateazione e che le sopravvenute difficoltà finanziarie della contribuente fossero irrilevanti. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, omessa pronuncia e errores in procedendo per mancato esame delle questioni relative ai termini decadenziali di formazione dei ruoli e notificazione delle cartelle, nonché alla buona fede e alla proporzionalità delle sanzioni; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme sui termini decadenziali, assumendo che la CTR avesse errato nell’applicare il regime di decadenza, nonché lamentando in sostanza la tardività delle cartelle rispetto ai termini di legge. La società non ha però specificato le date dell’inadempimento e della notifica delle cartelle.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione implichi il rigetto della pretesa e la CTR si fosse comunque espressa, sia pure sinteticamente, sulle questioni dedotte. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: nel caso di rateazione, il termine decadenziale per la notifica della cartella va riferito all’inadempimento della rata non pagata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5, d.lgs. n. 462/1997, e non ai termini ordinari dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973; inoltre il motivo era privo di specificità perché la ricorrente non aveva indicato le date rilevanti. La società è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia ed errores in procedendo

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia richiede l’assenza totale di una decisione sulla domanda o eccezione; non ricorre se vi è rigetto implicito compatibile con la motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge in tema di termini decadenziali

  • art. 25, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    ritenuto non applicabile come criterio ordinario per la decadenza della cartella in presenza di rateazione e conseguente inadempimento della rata

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni sul controllo formale

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel motivo di ricorso tra le disposizioni sul controllo formale

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato nel motivo di ricorso con riferimento al controllo automatizzato IVA

  • artt. 2 ss. d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    disciplinano la definizione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e la rateazione

  • art. 6, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure sui termini e sulla tutela del contribuente

  • art. 1, comma 5-bis, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in l. 31 luglio 2005, n. 156

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 3-bis, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

    "La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo"

    nel caso di rateazione, il termine per notificare la cartella decorre dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque deciso in senso incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, poiché in tal caso la statuizione di rigetto può essere anche implicita.
  • In materia di cartelle conseguenti a controllo automatizzato con pagamento rateale, il termine di decadenza per la notificazione va ancorato alla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, non ai termini ordinari previsti per l’iscrizione a ruolo sulla dichiarazione originaria.
  • Chi deduce la tardività della cartella deve indicare specificamente i fatti e le date rilevanti per consentire il controllo del termine decadenziale; la mancata allegazione di tali dati rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
  • Le sopravvenute difficoltà finanziarie del contribuente non incidono, di per sé, sulla decadenza dal beneficio della rateazione quando la disciplina applicabile ricollega la decadenza al mero inadempimento oggettivo del piano di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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