Cassazione Penale, Sentenza n. 40124/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta che aveva sostituito una misura non detentiva con la misura degli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, alla presunta non attualità e non concretezza del pericolo di reiterazione e al mancato adeguato apprezzamento del decorso temporale tra i precedenti penali e i fatti, nonché sosteneva che una misura non detentiva, opportunamente prescritta, sarebbe stata sufficiente a prevenire nuove condotte criminose in luoghi diversi da quelli dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità possa investire solo vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione e non consenta una nuova valutazione del merito dei fatti o degli indizi. Ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva motivato la sussistenza delle esigenze cautelari richiamando la ripetitività dei furti di autovetture, l'arco temporale dei reati, la personalità del prevenuto con numerosi precedenti specifici e la trasgressione di misure precedenti, deducendo la concreta e attuale probabilità di reiterazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p., lettera c) (modifiche introdotte dalla legge n.47/2015)
Richiamata per distinguere i concetti di "concretezza" (capacità a delinquere del reo) e di "attualità" (possibilità di reiterazione futura). La Corte afferma che i due requisiti sono distinti e devono essere valutati separatamente; il giudice del riesame ha compiuto tale valutazione correttamente.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sul sindacato di legittimità delle misure cautelari)
ex plurimis Cass. S.U. n.16 del 16/06/1996; sez.1, n.1083 del 20/02/1998; sez.5, n.46124 del 8/10/2008; sez.6, n.49153 del 12/11/2015; sez.3, 24.4.2018, Ruggerini; sez.5, n.1154 del 11/11/2021, Magliulo; sez.3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi
Conferma il principio che in Cassazione, nei ricorsi avverso misure cautelari personali, è sindacabile la motivazione solo se vi è violazione di norme o manifesta illogicità; non è consentito riesaminare i fatti o riformulare la valutazione degli indizi. Inoltre la giurisprudenza chiarisce che il pericolo di recidiva può essere considerato "attuale" anche se non imminente purché vi sia una prognosi fondata su elementi concreti.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari personali è ammissibile solo se si denunci la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è ammesso un nuovo esame del merito o degli elementi probatori.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari è necessario distinguere e valutare separatamente la "concretezza" (capacità del soggetto di delinquere) e l'"attualità" (prognosi di reiterazione), pur potendo ricavare indizi comuni da modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato.
- La ripetitività dei reati, l'arco temporale ravvicinato dei fatti, i precedenti specifici e la violazione di misure cautelari o di sicurezza costituiscono indici concreti che possono giustificare l'applicazione di una misura detentiva anche nella forma degli arresti domiciliari.
- Per contestare con efficacia una misura cautelare bisogna individuare nello specifico punti di illogicità o contraddizioni nella motivazione del giudice del merito, non limitarsi a ribadire la propria versione dei fatti o generiche critiche.
- Misure non detentive con prescrizioni possono essere adeguate solo se effettivamente idonee a neutralizzare il rischio di reiterazione tenendo conto del luogo dei reati e delle condotte pregresse; la commissione di reati all'interno della stessa provincia in cui viene imposto un vincolo può rendere insufficiente una misura basata su obblighi di dimora in altro luogo.
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