Cassazione Penale, Sentenza n. 42840/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione di annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il difensore deduceva violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto delle esigenze cautelari, sostenendo che le condotte di spaccio contestate risalgono al 2018 (quindi remote), che l'indicazione della personalità "trasgressiva" era basata su fatti datati e non attuali, e che la collocazione domiciliare in Castelpetroso (Isernia) sarebbe isolata e lontana dal luogo della commissione del reato (Maddaloni), impedendo la reiterazione; inoltre si contestava l'assunto che l'imputato avrebbe potuto detenere stupefacenti per conto di terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che il motivo non si confrontasse con la motivazione impugnata ma chiedesse una nuova valutazione di merito. Il Collegio ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale di Napoli, che aveva richiamato una prolungata attività di spaccio nel febbraio-marzo 2018 e l'arresto in flagranza il 21 luglio 2020 per detenzione di cocaina e hashish a fini di spaccio mentre l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per un distinto procedimento (estorsione), elementi idonei a fondare la valutazione di inaffidabilità e il rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina dell'impugnazione delle ordinanze del giudice per le indagini preliminari; il ricorso in Cassazione era relativo all'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. dalla legge n. 176 del 2020
Predisposizione della trattazione scritta in Cassazione; il giudizio si è svolto nella modalità scritta prevista dalla norma
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 conv. con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022
Proroga della disciplina che consente la trattazione scritta; richiamata per spiegare la procedura seguita nel giudizio di cassazione
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione, anche equitativa, della somma dovuta alla Cassa delle ammende quando non sussistono ragioni per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione il motivo di impugnazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata; non è consentito sollecitare un nuovo apprezzamento di merito.
- La valutazione delle esigenze cautelari può fondarsi su precedenti condotte, nonché su comportamenti successivi che dimostrino inaffidabilità (es. arresto in flagranza mentre si era sottoposti a misura alternativa).
- La remota anzianità delle condotte non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione se sussistono elementi successivi concreti che indicano persistenza della condotta criminosa.
- La mera distanza geografica del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di reiterazione; rilevano gli elementi concreti sulla personalità e sulle condotte dell'imputato.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga colpa grave, il giudice può comunque condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinandola equitativamente.
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