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Sentenza

Sentenza n. 599/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente ad oggetto il giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- pronunciata dalla Corte d’Appello di Messina;

Giustizia amministrativa202600276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato in parte cessata la materia del contendere e respinto la richiesta di pagamento degli interessi legali anteriori alla sentenza civile posta in esecuzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha appellato la sentenza del TAR sostenendo che il pagamento eseguito dal Consorzio — comprendente il capitale di euro 459.295,44, le spese processuali e gli interessi maturati dalla pubblicazione della sentenza civile al pagamento — non fosse integralmente satisfattivo. Ha chiesto il pagamento degli interessi legali maturati sul capitale dal 7 settembre 1999 al 15 ottobre 2019, richiamando gli artt. 1219, 1224 e 1282 c.c. e sostenendo che il rigetto della domanda formulata al capo b) delle conclusioni del giudizio civile riguardasse soltanto le riserve contabili e i relativi accessori, non gli interessi sul credito riconosciuto al capo a). Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Il giudizio di ottemperanza deve assicurare l'esecuzione del comando contenuto nel titolo, nei suoi limiti oggettivi e soggettivi, ma non può ampliarlo, integrarlo o attribuire utilità ulteriori non riconosciute dal giudice della cognizione. Poiché la sentenza civile aveva condannato il Consorzio al pagamento di euro 459.295,44 per i titoli indicati al capo a), senza liquidare specificamente gli interessi legali sul capitale per il periodo anteriore alla pubblicazione della sentenza, tali interessi non potevano essere riconosciuti in ottemperanza. Secondo il Collegio, se gli interessi anteriori fossero ricompresi nella domanda del capo b), essi sarebbero coperti dal rigetto definitivo pronunciato dal giudice civile; se invece fossero estranei a tale domanda, resterebbero comunque non riconosciuti dal titolo. In entrambi i casi manca un titolo eseguibile. Il richiamo alle norme civilistiche sulla mora, sulla liquidità e sulla fruttuosità del denaro non consente di introdurre in ottemperanza una nuova componente del credito né di colmare lacune del giudicato civile. Il pagamento effettuato dal Consorzio è stato quindi ritenuto satisfattivo, limitatamente al comando effettivamente contenuto nel titolo. Sono state respinte anche le richieste di nomina del commissario ad acta, di fissazione della misura coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e di restituzione del contributo unificato. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice deve dare esecuzione al comando contenuto nel titolo giudiziale senza ampliarne il contenuto precettivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La fissazione di una somma a titolo di coercizione indiretta presuppone un obbligo eseguibile e non adempiuto; tale presupposto è stato escluso perché il titolo civile era stato eseguito nei limiti del suo contenuto.

  • art. 1219 c.c.

    Il richiamo alla costituzione in mora non consente, in sede di ottemperanza, di riconoscere interessi non contemplati dal titolo giudiziale.

  • art. 1224 c.c.

    Anche l'eventuale debenza sostanziale degli interessi moratori non è sufficiente per ottenerne il riconoscimento in ottemperanza se manca una specifica statuizione del giudice della cognizione.

  • art. 1282 c.c.

    La possibile produzione legale di interessi sul credito non permette al giudice dell'ottemperanza di integrare il titolo civile con una voce accessoria non liquidata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve assicurare l'esecuzione del comando contenuto nel titolo giudiziale entro i suoi limiti oggettivi e soggettivi, senza poterlo ampliare, integrare o utilizzare per attribuire utilità ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal giudice della cognizione.
  • Quando l'ottemperanza riguarda un giudicato civile, il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudice ordinario nella definizione di questioni rimaste estranee al decisum, né può colmare lacune del titolo o introdurre nuove componenti del credito.
  • Gli interessi legali anteriori alla sentenza civile non possono essere riconosciuti in sede di ottemperanza se il titolo esecutivo non li ha specificamente liquidati o ordinati; il loro eventuale fondamento nelle norme sostanziali civilistiche non è sufficiente.
  • Se una voce di interessi è ricompresa in una domanda respinta dal giudice della cognizione, essa è definitivamente esclusa dal giudicato; se invece non è ricompresa nella domanda accolta e non è stata riconosciuta, resta comunque estranea al titolo e non può essere introdotta in ottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta e la fissazione di una somma coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppongono un obbligo eseguibile ancora inadempiuto; tali misure non sono applicabili quando il titolo sia stato eseguito nei limiti del suo contenuto precettivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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