Sentenza n. 610/2026 - Salerno, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità, con decisione da rendere ex artt. 31 e 117 c.p.a., previa adozione di idonee misure cautelari: del silenzio formatosi sull'istanza di aggiornamento dell'interdittiva antimafia notificata a mezzo p.e.c. in data -OMISSIS- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-; nonché per la declaratoria dell'obbligo della P.A. di provvedere definitivamente sull'istanza depositata dalla società ricorrente con atto espresso e motivato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia e la condanna dell’amministrazione a provvedere con atto espresso e motivato, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e misure cautelari. La ricorrente ha dedotto che l’interdittiva e il diniego di iscrizione nella white list erano fondati sul coinvolgimento di soggetti collegati alla società in un procedimento penale e che, successivamente, erano emerse sopravvenienze favorevoli, tra cui l’accertata estraneità di uno dei soggetti ai reati contestati, il decorso del tempo e la gestione della società da parte di un commissario straordinario. Ha denunciato la violazione dei termini di conclusione del procedimento previsti dalla l. 241/1990 e dagli artt. 91, comma 5, e 92, comma 2, d.lgs. 159/2011, nonché dei principi di buon andamento e giusto procedimento. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità della domanda cautelare nel giudizio sul silenzio, la tardività del ricorso per mancato decorso del termine complessivo di 30 più 45 giorni, e l’irricevibilità dell’istanza perché presentata senza l’avallo dell’amministratore giudiziario, in pendenza di sequestro preventivo dell’azienda.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more del giudizio la Prefettura ha adottato un provvedimento espresso, respingendo l’istanza di aggiornamento e ritenendo di non poter provvedere sulla stessa durante il sequestro dell’azienda disposto dall’autorità giudiziaria. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l’inerzia oggetto del giudizio. Il giudice ha precisato che il giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. mira ad accertare l’illegittimità dell’inerzia e presuppone che essa perduri al momento della decisione; l’adozione di un provvedimento espresso nelle more determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di verificare se il contenuto del provvedimento abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale. L’eventuale illegittimità del provvedimento sopravvenuto può essere fatta valere con autonoma impugnazione o mediante conversione del ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate, con condanna dell’amministrazione al rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
il giudizio sul silenzio-inadempimento [...] ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione
Il ricorso contro il silenzio presuppone la permanenza dell’inerzia amministrativa sino al momento della decisione; l’adozione di un provvedimento espresso nelle more rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 117, comma 5, c.p.a.
consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario)
Il provvedimento espresso adottato durante il giudizio può essere autonomamente impugnato oppure può costituire oggetto di conversione del ricorso sul silenzio nei limiti previsti dalla norma.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
È richiamato dalla ricorrente e dall’amministrazione con riguardo ai termini per la definizione del procedimento di aggiornamento dell’interdittiva antimafia.
art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011
È richiamato dall’amministrazione insieme all’art. 91, comma 5, per sostenere il mancato decorso del termine complessivo applicabile al procedimento.
art. 91, comma 7-bis, d.lgs. 159/2011
È indicato come base normativa dell’interdittiva antimafia originariamente adottata nei confronti della società.
l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., la permanenza dell’inerzia amministrativa fino al momento della decisione costituisce una condizione dell’azione, che deve sussistere sino alla definizione del giudizio.
- L’adozione di un provvedimento espresso in risposta all’istanza del privato durante il giudizio sul silenzio determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza che il giudice debba accertare se il contenuto del provvedimento abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale.
- L’eventuale illegittimità del provvedimento espresso adottato nelle more del giudizio sul silenzio deve essere fatta valere con una nuova impugnazione oppure, ricorrendone i presupposti, mediante conversione del ricorso ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
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