Cassazione Penale, Sentenza n. 2297/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 13/05/2021 con cui il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila ha rigettato la domanda di liberazione anticipata relativa al semestre 10/05/2020-09/11/2020. Il rigetto era fondato su presunti tentativi di "abuso psicologico e fisico" nei confronti di una compagna di cella e su precedenti comportamenti irrispettosi delle regole interne che avrebbero determinato il trasferimento della ricorrente per ragioni di sicurezza. La ricorrente ha dedotto vizio di motivazione per mancata specificazione e prova delle condotte contestate e per aver valutato negativamente comportamenti del passato senza considerare l'assenza di sanzioni disciplinari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale di Sorveglianza per carenza descrittiva e probatoria: il giudice di merito non ha adeguatamente illustrato in cosa consistessero i tentativi di "abuso psicologico e fisico", né ha valutato la credibilità e la fonte delle accuse (avvenute in orario serale/notturno). Inoltre la corte ha rilevato che i riferimenti a precedenti comportamenti trasgressivi sono stati formulati in modo generico, senza precisa collocazione temporale né indicazione di sanzioni disciplinari, elementi che avrebbero reso necessario maggiore concretezza nella motivazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo giudizio, libero nel merito ma emendato dai vizi indicati.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
La concessione della liberazione anticipata è subordinata alla prova di regolare condotta e partecipazione all'opera di rieducazione; la valutazione riguarda la disponibilità concreta del detenuto nel semestre considerato e non richiede una diagnosi di risocializzazione già compiuta.
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69-bis
Prevede il reclamo avverso i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza; qui è il titolo procedurale con cui la ricorrente ha impugnato il provvedimento del Magistrato di Pescara dinanzi al Tribunale di Sorveglianza.
regolamento di esecuzione e di disciplina dell'ordinamento penitenziario, art. 103
art. 103 reg. esec. ord. pen.
Indica i criteri di valutazione della condotta esteriore del detenuto, con riferimento all'impegno a trarre profitto dalle opportunità del trattamento e al mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni di detenzione e familiari; richiamato dalla Corte come parametro interpretativo per esaminare la partecipazione al percorso rieducativo.
Massime di principio
- La concessione della liberazione anticipata va valutata sul comportamento concreto e specifico del semestre richiesto; il giudice deve motivare puntualmente le ragioni in relazione a quel periodo.
- Accuse generiche o riferimenti vaghi a comportamenti del passato non sono sufficienti: il giudice deve descrivere le condotte contestate, la loro temporalità e gli elementi di prova che ne giustificano la valutazione negativa.
- L'assenza di sanzioni disciplinari non impedisce al giudice di tener conto di condotte rilevanti, ma rende più stringente l'obbligo di fornire una motivazione chiara e circostanziata.
- Comportamenti gravi tenuti in semestri antecedenti possono influire sulla valutazione, ma devono essere contestualizzati e la loro gravità motivata in relazione al periodo valutato.
- La partecipazione all'opera di rieducazione si valuta sulle manifestazioni esteriori dell'adesione al trattamento (impegno a partecipare, rapporti corretti con operatori e compagni), non su una certificazione di risocializzazione già raggiunta.
- In presenza di accuse rese in orari o modalità particolari (es. serale/notturno) occorre che il giudice valuti la fonte e la credibilità delle dichiarazioni e fornisca elementi di riscontro a tutela delle garanzie dell'interessato.
Testo integrale
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