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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04809/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata alcuna modifica nel merito della responsabilità affermata in appello, che resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata, commesso in continuazione e con la recidiva contestata. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando che il giudizio di attendibilità della persona offesa fosse stato erroneamente fondato e che le sue dichiarazioni non potessero sorreggere l'affermazione di responsabilità. Il secondo motivo deduceva violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis, c.p., sostenendo che tali circostanze non ricorressero. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e non contraddittorio la credibilità della persona offesa, valorizzando la specificità e i riscontri delle dichiarazioni. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione completa e corretta.

Norme richiamate

  • artt. 81, comma 2, 99, comma 4, c.p.

    artt. 81 cpv., 99, comma quarto

    richiamati come base della contestazione per il reato ritenuto in continuazione e con recidiva aggravata, senza specifiche ulteriori statuizioni interpretative.

  • art. 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis, c.p.

    art. 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen.

    la Corte ritiene legittima la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza delle aggravanti, in particolare sul pericolo di un timore immaginario e sulla minorata difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna ... alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura di vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa è infondata quando la sentenza impugnata offra una ricostruzione logicamente coerente, priva di aporie e sorretta da riscontri esterni o interni.
  • Le doglianze che si limitano a riproporre in cassazione questioni già dedotte e motivatamente disattese in appello non sono ammissibili come violazione di legge se non individuano un effettivo errore di diritto o un vizio specifico della decisione impugnata.
  • La valutazione della sussistenza delle circostanze aggravanti compete al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti di manifeste illogicità o di violazioni di legge realmente dedotte, non attraverso una mera ripetizione delle contestazioni di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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