Cassazione Penale, Ordinanza n. 04809/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata alcuna modifica nel merito della responsabilità affermata in appello, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata, commesso in continuazione e con la recidiva contestata. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando che il giudizio di attendibilità della persona offesa fosse stato erroneamente fondato e che le sue dichiarazioni non potessero sorreggere l'affermazione di responsabilità. Il secondo motivo deduceva violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle aggravanti previste dall'art. 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis, c.p., sostenendo che tali circostanze non ricorressero. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e non contraddittorio la credibilità della persona offesa, valorizzando la specificità e i riscontri delle dichiarazioni. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e già disattese con motivazione completa e corretta.
Norme richiamate
artt. 81, comma 2, 99, comma 4, c.p.
artt. 81 cpv., 99, comma quarto
richiamati come base della contestazione per il reato ritenuto in continuazione e con recidiva aggravata, senza specifiche ulteriori statuizioni interpretative.
art. 640, comma 2, nn. 2 e 2-bis, c.p.
art. 640, secondo comma, n. 2 e 2 -bis, cod. pen.
la Corte ritiene legittima la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza delle aggravanti, in particolare sul pericolo di un timore immaginario e sulla minorata difesa.
art. 616 c.p.p.
condanna ... alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
applicata la conseguenza economica tipica dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura di vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa è infondata quando la sentenza impugnata offra una ricostruzione logicamente coerente, priva di aporie e sorretta da riscontri esterni o interni.
- Le doglianze che si limitano a riproporre in cassazione questioni già dedotte e motivatamente disattese in appello non sono ammissibili come violazione di legge se non individuano un effettivo errore di diritto o un vizio specifico della decisione impugnata.
- La valutazione della sussistenza delle circostanze aggravanti compete al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti di manifeste illogicità o di violazioni di legge realmente dedotte, non attraverso una mera ripetizione delle contestazioni di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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