Ordinanza n. 3124/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della comunicazione di Invitalia S.p.A. prot. n. 0060185 del 4 marzo 2026, notificata a mezzo PEC in pari data, recante “Comunicazione di avvenuto accredito domanda IFIT0000834”, con allegata “SCHEDA IFIT CON RISCONTRO INVESTIMENTI AMMESSI E NON” nella parte in cui ha disposto la non ammissibilità di spese per un importo complessivo preventivato di € 120.000,00 di cui rendicontate per € 188.041,77=, riducendo conseguentemente il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta spettanti alla ricorrente (doc. 1 e 2); di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, l’Avviso Pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 e ss.mm.ii., nella parte in cui fosse interpretato nel senso restrittivo fatto proprio da Invitalia, nonché le relazioni istruttorie interne richiamate implicitamente nel provvedimento impugnato (doc. 3); e per la conseguente • declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento della piena ammissibilità delle spese presentate a rendicontazione e, per l’effetto, alla concessione delle agevolazioni nella misura massima richiesta e spettante; • condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a rideterminare e concedere le agevolazioni (contributo a fondo perduto e credito d’imposta) nella misura integrale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse esclusivamente economico e non assistito da effetti irreversibili; pertanto, non è stato dimostrato il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare. L’ordinanza non decide la fondatezza dei motivi di merito relativi all’ammissibilità delle spese e alla spettanza integrale delle agevolazioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: Comunicazione di Invitalia relativa all’accredito della domanda IFIT, nella parte in cui ha dichiarato non ammissibili alcune spese e ridotto il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione di Invitalia del 4 marzo 2026, deducendo l’illegittima non ammissione di spese preventivate per 120.000 euro e rendicontate per 188.041,77 euro, con conseguente riduzione delle agevolazioni spettanti. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto e, nel merito, l’accertamento della piena ammissibilità delle spese, la concessione integrale del contributo a fondo perduto e del credito d’imposta, nonché la condanna delle amministrazioni alla rideterminazione delle agevolazioni, oltre interessi e rivalutazione. Sono stati altresì contestati, per quanto di ragione, l’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23 dicembre 2021 e successive modificazioni, ove interpretato in senso restrittivo, e gli atti istruttori interni richiamati nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare; il rigetto è stato motivato dall’assenza di un periculum in mora dimostrato.
Massime di principio
- Il pregiudizio esclusivamente economico, quando non accompagnato da effetti irreversibili o difficilmente reversibili, non integra di per sé un periculum in mora sufficiente a ottenere la sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo.
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione concreta del periculum in mora; in mancanza di tale presupposto, la domanda deve essere respinta senza necessità di definire in via cautelare la fondatezza delle censure di merito.
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