Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11855/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto contro la sentenza di patteggiamento non rientrava tra quelli deducibili in cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Tribunale, relativa a un furto aggravato contestato ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p. Il solo motivo dedotto lamentava l'inosservanza di legge e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la Corte avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio di legittimità contro una sentenza di patteggiamento, i motivi ammessi sono soltanto quelli tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto non rientrava in tali ipotesi, il ricorso è stato ritenuto non consentito.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto oggetto dell'imputazione definita con patteggiamento.

  • art. 625 c.p.

    Norma aggravatrice richiamata insieme all'art. 624 c.p. per qualificare il fatto contestato.

  • art. 129 c.p.p.

    La sua invocazione nel ricorso è stata ritenuta non deducibile nel perimetro del ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se non nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce in modo tassativo i soli motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 51

    La Corte richiama la norma transitoria che rende applicabile il regime limitativo dei motivi di ricorso ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento sia stata proposta dopo il 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di estendere il sindacato ad ulteriori censure di legittimità.
  • La deduzione dell'omesso rilievo ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente proponibile in cassazione contro il patteggiamento, se non nei limiti in cui si traduca in uno dei vizi espressamente previsti dalla disciplina speciale.
  • La disciplina limitativa dei motivi di ricorso contro il patteggiamento si applica ai procedimenti nei quali la relativa richiesta sia stata formulata dopo l'entrata in vigore della legge che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.