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Sentenza

Sentenza n. 2014/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, con immediata esecuzione, assegnazione a una nuova stazione come addetto senza alloggio di servizio e conseguente revoca dell'alloggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d'autorità e gli atti presupposti e consequenziali, deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 238 d.P.R. n. 90/2010, per omesso accertamento di concrete ragioni oggettive idonee a condizionare l'imparzialità del militare o a nuocere al prestigio dell'Arma; eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti; violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione, per mancata indicazione analitica dei fatti e del nesso con il pregiudizio alla funzionalità e al prestigio dell'Amministrazione; violazione dei principi di proporzionalità, attualità e immediatezza, poiché il trasferimento sarebbe stato disposto a distanza di quasi due anni dai fatti; omessa considerazione dell'archiviazione di un procedimento penale ordinario relativo ai medesimi fatti; violazione dell'art. 386 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, per mancata valutazione delle esigenze personali e familiari e della sede indicata nelle controdeduzioni; violazione del divieto di demansionamento e di reformatio in pejus, poiché il ricorrente era stato assegnato a mansioni ritenute inferiori rispetto a quelle di comandante di stazione; violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza; irragionevolezza e sviamento, sostenendo che il trasferimento fosse stato utilizzato con finalità punitivo-sanzionatoria anziché cautelare e per salvaguardare la funzionalità dell'apparato.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto documentalmente provato che il trasferimento era intervenuto dopo una vicenda originata da un esposto di altro militare, con contestazione al ricorrente di plurimi fatti di omissione di atto doveroso, falso ideologico e peculato commessi nell'esercizio delle funzioni. I fatti erano stati contestati singolarmente nel procedimento amministrativo e il militare aveva potuto presentare memorie difensive. La vicenda aveva inoltre inciso sul funzionamento della stazione, tanto che il comandante della Compagnia era intervenuto, senza esito, per ripristinarne il corretto funzionamento. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare i presupposti del trasferimento e l'eco interna della vicenda, anche ai fini del pericolo per il prestigio e la funzionalità dell'Arma. Il giudice ha chiarito che, ai sensi dell'art. 238, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 90/2010, il trasferimento per incompatibilità ambientale prescinde dalla responsabilità soggettiva del militare e non ha natura sanzionatoria; può quindi essere disposto anche nei confronti di un militare con positivo stato di servizio. È sufficiente, inoltre, che il corretto funzionamento dell'ufficio o il prestigio del Corpo siano messi in pericolo, senza che il danno debba essersi già verificato. La motivazione deve essere valutata in rapporto alla natura dell'atto: trattandosi di un ordine gerarchico, il trasferimento per incompatibilità ambientale non richiede una motivazione particolare o analitica, mentre l'interesse del militare a rimanere in una determinata sede ha normalmente rilievo di mero fatto. Per la stessa ragione, l'interesse pubblico all'efficienza e al prestigio dell'Amministrazione prevale sulle esigenze personali e familiari considerate dall'art. 386 del Regolamento Generale dell'Arma. Quanto al dedotto demansionamento, il TAR ha affermato che nell'ordinamento militare non esiste una posizione tutelata del militare trasferito volta a ottenere l'assegnazione a una sede nella quale conservare la funzione di comando esercitata nella precedente sede. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 238 d.P.R. n. 90/2010

    Il militare dell'Arma dei Carabinieri non può prestare servizio nelle sedi, in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale, che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei compiti d'istituto e nuocere al prestigio del Corpo di appartenenza.

    Il trasferimento per incompatibilità ambientale tutela il corretto funzionamento dell'ufficio e il prestigio del Corpo; prescinde dalla responsabilità soggettiva e dalla natura sanzionatoria, potendo essere disposto anche quando tali beni siano soltanto messi in pericolo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L'obbligo di motivazione deve essere valutato in relazione alla natura concreta del provvedimento; per il trasferimento del militare quale ordine gerarchico non è richiesta una motivazione particolare o analitica.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La censura relativa al preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata nel quadro della complessiva partecipazione del militare al procedimento e della possibilità di presentare controdeduzioni.

  • art. 1029 d.P.R. n. 90/2010

    È stato richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative del procedimento, senza che il giudice ne abbia tratto una distinta ragione decisoria.

  • art. 386 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri

    Nel disporre il trasferimento si tiene conto dei desideri e della situazione personale e familiare degli interessati.

    La valutazione delle esigenze personali e familiari non prevale sull'interesse pubblico primario alla salvaguardia dell'efficienza e del prestigio dell'Arma.

Massime di principio

  • Il trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale di un militare ha natura non sanzionatoria e può essere disposto indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità soggettiva dell'interessato, anche quando il suo stato di servizio sia positivo.
  • Ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale è sufficiente che il corretto funzionamento dell'ufficio o il prestigio del Corpo siano esposti a un pericolo concreto; non è necessario che il pregiudizio si sia già definitivamente verificato.
  • La motivazione di un trasferimento militare per incompatibilità ambientale deve essere apprezzata in rapporto alla natura dell'atto quale ordine gerarchico: non è normalmente necessaria un'esposizione analitica paragonabile a quella richiesta per un provvedimento sanzionatorio, purché risultino i presupposti essenziali della situazione di incompatibilità.
  • Nell'ordinamento militare l'interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede e a conservare nella nuova sede la funzione di comando precedentemente esercitata non costituisce, di regola, una posizione giuridica tutelata; l'interesse pubblico all'efficienza e al prestigio dell'Amministrazione prevale sulle esigenze personali e familiari.
  • Il trasferimento per incompatibilità ambientale non può essere qualificato come demansionamento o sanzione disciplinare per il solo fatto che il militare venga assegnato a mansioni diverse e di minore rilievo rispetto a quelle svolte nella sede precedente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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