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Sentenza

Sentenza n. 104/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento 1) del provvedimento prot. 0005466/2025 del 2 settembre 2025 pubblicato sul sito della C.U.C. centrale unica di committenza del Tavoliere recante l’esclusione del ricorrente dalla gara telematica (CIG B77360CB9E) avente ad oggetto l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’auditorium multifunzionale dell’importo di €. 3.860.000,00 nel Comune di Cerignola; 2) se ed in quanto lesiva, della nota del 4 settembre 2025 della C.U.C. del Tavoliere che ha escluso l’esistenza di impedimenti per l’invio della documentazione integrativa; 3) di ogni atto presupposto, connesso e conseguente comunque lesivo.

Giustizia amministrativa202501371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per tardiva trasmissione della documentazione richiesta mediante soccorso istruttorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente partecipava a una gara telematica, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione di un auditorium multifunzionale. Dopo l'ammissione con riserva, la C.U.C. richiedeva l'integrazione della documentazione amministrativa, indicando mediante PEC il termine delle ore 10:00 del 2 settembre 2025, senza specificare nell'avviso le conseguenze escludenti dell'inosservanza. La documentazione veniva trasmessa alle ore 21:58 dello stesso giorno; il ricorrente imputava il ritardo a problemi di rete. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 101 d.lgs. 36/2023, sostenendo che il termine assegnato, ove contenuto nel termine massimo legale di dieci giorni, non potesse determinare l'esclusione. Con il secondo motivo contestava la natura perentoria del termine, non essendo state indicate le conseguenze escludenti della sua violazione. Con il terzo motivo lamentava che la stazione appaltante non avesse adeguatamente considerato i disservizi del proprio gestore di rete. Il Comune eccepiva inoltre l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto successivo con cui la C.U.C. aveva respinto la trasmissione tardiva della documentazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la mancata impugnazione dell'atto successivo non comportasse acquiescenza: il ricorso mirava infatti a contestare direttamente la legittimità dell'esclusione per violazione del regime legale del soccorso istruttorio. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Il Collegio ha qualificato la fattispecie come soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, distinguendola dal soccorso integrativo e sanante dei commi 1, lettere a) e b), per i quali la legge prevede l'esclusione in caso di mancato rispetto del termine. Per il soccorso istruttorio in senso stretto manca invece una previsione normativa espressa di esclusione per il superamento del termine assegnato dalla stazione appaltante. Applicando i principi del risultato e della fiducia, il TAR ha ritenuto ordinatorio il termine fissato dall'amministrazione quando sia inferiore al termine massimo legale di dieci giorni: il suo superamento non produce effetti invalidanti se l'integrazione è comunque effettuata entro tale termine massimo. Il Collegio ha quindi escluso che il termine autonomamente fissato dalla C.U.C. potesse fondare l'esclusione, anche considerando che il medesimo obiettivo di speditezza poteva essere raggiunto mediante il rispetto del termine legale di dieci giorni. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda, anche processuale.

Norme richiamate

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il testo richiama il termine massimo di dieci giorni per l'integrazione documentale e distingue le fattispecie di soccorso integrativo, sanante, istruttorio in senso stretto e correttivo.

    Nel soccorso istruttorio previsto dal comma 3, in assenza di un'espressa previsione normativa di esclusione, il termine fissato dalla stazione appaltante è ordinatorio se inferiore al termine massimo legale di dieci giorni; il suo superamento non comporta automaticamente l'esclusione quando la documentazione sia integrata entro il termine massimo previsto dalla legge.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato impone di evitare un'applicazione meramente formalistica del termine assegnato per il soccorso istruttorio, quando l'integrazione sia comunque tempestiva rispetto al termine massimo legale e non comprometta la speditezza della gara.

  • art. 2 d.lgs. 36/2023

    Il principio della fiducia concorre a escludere effetti espulsivi non espressamente previsti dalla legge per il superamento di un termine amministrativo inferiore al termine massimo legale.

Massime di principio

  • Nel soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023, il superamento del termine fissato dalla stazione appaltante non determina l'esclusione del concorrente quando la documentazione sia comunque trasmessa entro il termine massimo di dieci giorni previsto dalla legge, salvo un'espressa previsione normativa contraria.
  • La natura perentoria dei termini assegnati al concorrente in una procedura di gara non può essere desunta automaticamente dalla loro fissazione da parte della stazione appaltante: occorre una base normativa o una chiara previsione idonea a collegare all'inosservanza l'effetto espulsivo.
  • Nel soccorso istruttorio in senso stretto, l'esclusione costituisce una conseguenza di stretta interpretazione e non può essere disposta per il solo superamento di un termine amministrativo più breve del termine massimo legale, in applicazione dei principi del risultato, della fiducia e del favor partecipationis.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
SottomaterieSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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