Cassazione Penale, Sentenza n. 41147/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza che, in parziale accoglimento del suo reclamo, gli aveva autorizzato l'uso di un personal computer per sole sei ore giornaliere invece delle dodici richieste. La domanda era motivata da esigenze di studio (laureato in giurisprudenza) e di approfondimento della posizione processuale; il ricorrente sosteneva che nelle ore non autorizzate avrebbe usato il computer come macchina da scrivere, escludendo pericoli per la sicurezza dell'istituto penitenziario, e denunciava violazione di varie norme costituzionali e di normativa penitenziaria
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la legittimità della scelta del Tribunale di sorveglianza di limitare l'autorizzazione a sei ore giornaliere in ragione delle esigenze di sicurezza connesse al regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen. Ha richiamato l'art. 40, comma 1, del DPR n.230/2000 (che consente al direttore di autorizzare l'uso del personal computer per motivi di studio o lavoro) ma ha evidenziato che tale autorizzazione è soggetta a verifiche preventive e al contemperamento con le esigenze di sicurezza e alla disponibilità di risorse per i controlli. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Costituzione, art. 24
Richiamata dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale; la Corte non ha ritenuto che l'ordinanza violasse tale principio, avendo il Tribunale operato un bilanciamento tra diritti e esigenze di sicurezza
Costituzione, art. 27, comma 3
Richiama il diritto al trattamento rieducativo del detenuto; la Corte afferma che questo diritto va contemperato con le limitazioni imposte dal regime 41-bis e con le esigenze di sicurezza
Ordinamento penitenziario, art. 35-bis
Richiamato dal ricorrente tra le norme sul trattamento; la Corte non ha ritenuto che tale norma imponga l'automatica accoglienza della richiesta quando sussistono motivi di sicurezza e limiti operativi
DPR 30 giugno 2000, n. 230, art. 40, comma 1
«Ai detenuti e agli internati è consentito usare solo un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori nastri e di compact disk portatili, per motivi di studio o di lavoro».
Consente al direttore l'autorizzazione all'uso di personal computer per motivi di studio o lavoro, ma tale autorizzazione è condizionata alla piena tutela delle esigenze di sicurezza dell'istituto e può essere modulata (orari, controlli, misure tecniche) in funzione delle peculiarità del regime 41-bis
DPR 30 giugno 2000, n. 230, art. 44, comma 4
Richiamato dal ricorrente nella sua esposizione; la Corte non ha ritenuto che tale disposizione imponga la piena soddisfazione dell'istanza quando vi siano ragioni concrete di sicurezza o di fattibilità organizzativa
Massime di principio
- In regime 41-bis le autorizzazioni all'uso di strumenti informatici sono esercizio discrezionale della direzione e/o del giudice competente e vanno bilanciate con esigenze di sicurezza volte a prevenire comunicazioni illecite
- L'art. 40 DPR n.230/2000 permette l'uso del personal computer per studio o lavoro, ma l'autorizzazione può essere limitata in ore o condizioni specifiche quando sia necessario assicurare la sicurezza dell'istituto
- Prima di riconoscere un diritto all'uso esteso del PC, il giudice deve verificare la fattibilità delle misure di controllo richieste (controlli tecnici, ispezioni, risorse di polizia penitenziaria) e può limitare l'accesso per ragioni organizzative
- La mera affermazione che il dispositivo sarà usato come macchina da scrivere non esonera dal compimento di verifiche tecniche e organizzative finalizzate a escludere rischi di manipolazione o comunicazione
- Se si intende ottenere un'autorizzazione più ampia è utile proporre misure concrete di mitigazione del rischio (accesso in locali controllati, dispositivi configurati in sola scrittura, limitazioni alle porte di comunicazione, supervisione del personale) e documentare disponibilità di risorse per i controlli
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