Cassazione Penale, Sentenza n. 20086/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per vizio di motivazione: il ricorrente deduce che la Corte di appello ha errato nel non riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva (che invece è stata ritenuta sussistente), non valutando in concreto, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., il rapporto tra i precedenti e il fatto commesso e trascurando elementi quali il decorso del tempo, il buon comportamento complessivo e il positivo superamento dell'affidamento in prova al servizio sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso per carenza e contraddittorietà della motivazione circa l'applicazione della recidiva, rilevando che il giudice di appello non ha compiuto la valutazione concreta richiesta dall'art. 133 cod. pen. Tuttavia, non avendo annullato con rinvio la sentenza per le ragioni illustrate, la Corte ha constatato l'intervenuta prescrizione del reato (maturata il 11 febbraio 2022) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando il reato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
Norma che individua il reato per cui è stato condannato l'imputato; citata come titolo di reato ma senza ulteriore interpretazione specifica nel testo della sentenza.
art. 133 cod. pen.
Richiesto al giudice di esaminare concretamente il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne per accertare se la recidiva sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. La Corte ha rilevato che tale analisi non è stata compiuta dalla Corte di appello, rendendo la motivazione carente.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021
Principio richiamato secondo cui il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione se la prescrizione è maturata prima della pronuncia di annullamento che sarebbe dovuta intervenire per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando coesistono recidiva e circostanze attenuanti generiche il giudice deve effettuare un bilanciamento concreto ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; la mera enunciazione dei precedenti non è sufficiente per operare la recidiva.
- Buon comportamento, decorso del tempo e misure riparative/riabilitative (es. positivo affidamento in prova) sono elementi fortemente rilevanti per la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
- La carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla recidiva può portare alla cassazione della sentenza per vizio di motivazione.
- Se la prescrizione del reato matura prima che venga pronunciato l'annullamento con rinvio, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e dichiarare il reato estinto per prescrizione.
- In impugnazioni per vizio motivazionale è essenziale che il giudice risponda specificamente ai rilievi mossi dalla parte, valutando in concreto i criteri legislativi (art. 133) e motivando il rapporto fra precedenti e fatto attuale.
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