Sentenza del 05/02/2015 n. 1059 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONE AMMINISTRATIVA - Calcolo sanzioni - Differenza tra diritti accertati e diritti dichiarati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che le sanzioni previste dal terzo comma dell’art. 303 TULD sono applicabili esclusivamente quando lo scostamento tra i diritti accertati e quelli dichiarati è pari o superiore al 5%. Per scostamenti inferiori al 5% può essere applicata soltanto la sanzione prevista dal primo comma dello stesso articolo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) in presenza di una differenza tra i diritti accertati dall’amministrazione doganale e quelli dichiarati. La questione centrale è se le sanzioni più gravose previste dal terzo comma possano essere applicate anche quando lo scostamento è inferiore alla soglia del 5%.
Norme richiamate
Art. 303, comma 1, Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD)
Nel testo fornito è richiamata la sanzione prevista dal primo comma.
In caso di scostamento inferiore al 5% tra i diritti accertati e quelli dichiarati, trova applicazione la sanzione ordinaria prevista dal primo comma.
Art. 303, comma 3, Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD)
Le sanzioni amministrative di cui al terzo comma dell'art. 303 TULD possono essere applicate solo nel caso di scostamento tra i diritti accertati e diritti dovuti pari o superiori al 5%.
Le sanzioni più gravose del terzo comma richiedono il superamento o il raggiungimento della soglia quantitativa del 5%; non possono essere applicate automaticamente per qualsiasi differenza tra dichiarato e accertato.
Massime di principio
- Nelle controversie sanzionatorie doganali occorre calcolare con precisione la percentuale di scostamento tra i diritti accertati e quelli dichiarati o dovuti.
- Le sanzioni più severe previste da una disposizione che stabilisce una soglia quantitativa possono essere applicate solo quando tale soglia è effettivamente raggiunta o superata.
- Se lo scostamento è inferiore al 5%, l’amministrazione non può applicare la sanzione del terzo comma dell’art. 303 TULD, ma deve limitarsi a quella prevista dal primo comma.
- In caso di dubbio sull’entità dello scostamento, il contribuente può contestare la qualificazione della violazione e chiedere l’applicazione della sanzione meno gravosa, purché i calcoli confermino la percentuale inferiore alla soglia.
Testo integrale
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