Sentenza del 12/03/2015 n. 524 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Soggetto subentrato al fallito nella gestione della stessa impresa individuale - Riporto delle perdite pregresse - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato una cartella di pagamento di euro 14.841,19 relativa a maggiori imposte IRPEF per l'anno 2008, contestando sia la violazione dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 e dell'obbligo di motivazione, sia l'infondatezza del recupero fiscale. La controversia riguardava in particolare la possibilità per il figlio, subentrato nella gestione dell'impresa del padre dopo la chiusura del fallimento mediante concordato fallimentare, di utilizzare in compensazione le perdite fiscali residue maturate dall'impresa paterna. L'Agenzia sosteneva che il figlio fosse un soggetto passivo distinto, anche per la diversa partita IVA, e richiamava l'art. 84, comma 3, del TUIR per negare il riporto delle perdite.
La decisione
La CTR Puglia ha ritenuto che il figlio non avesse avviato un'attività nuova e autonoma, ma fosse subentrato nell'azienda del padre, proseguendo la stessa attività d'impresa. Il diverso codice IVA non è stato considerato decisivo. La Corte ha inoltre osservato che l'art. 84, comma 3, del TUIR, in forza del richiamo contenuto nell'art. 8, ultimo comma, dello stesso TUIR, limita il divieto di riporto delle perdite alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, non alle imprese individuali. Ha quindi ritenuto legittima la detrazione delle perdite fiscali residue del padre da parte del figlio, rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermato la sentenza favorevole al contribuente e condannato l'Ufficio alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre IVA e CAP.
Norme richiamate
Art. 84, comma 3, del TUIR
Il divieto di riporto delle perdite previsto dalla norma è stato invocato dall'Agenzia delle Entrate.
La CTR ha ritenuto che la disposizione non impedisse il riporto delle perdite nel caso di successione nella gestione di un'impresa individuale, poiché il relativo ambito applicativo è limitato alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dal successivo art. 8 del TUIR.
Art. 8, ultimo comma, del TUIR
Limita espressamente l'applicazione del comma 3 dell'art. 84 alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
La norma è stata interpretata nel senso che il divieto previsto dall'art. 84, comma 3, non si applica alle imprese individuali, anche quando l'attività prosegua a seguito di successione ereditaria.
Art. 36-bis del DPR 600/1973
Richiamato dal contribuente per contestare la procedura di liquidazione automatizzata e il recupero fiscale.
La contestazione non è stata accolta nella fase relativa alla motivazione, poiché gli atti contenevano elementi sufficienti a individuare la pretesa tributaria; il merito della pretesa è stato tuttavia deciso a favore del contribuente.
Art. 35, comma 4, del DPR 633/1972
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla cessazione dell'attività ai fini IVA dopo la chiusura del fallimento.
La CTR non ha ritenuto tale richiamo decisivo ai fini IRPEF e del riporto delle perdite, avendo accertato la continuità sostanziale dell'attività d'impresa attraverso il subentro ereditario.
Massime di principio
- Quando un erede prosegue sostanzialmente la stessa impresa individuale del defunto, la continuità economica e gestionale può prevalere sulla mera intestazione formale o sull'attribuzione di una nuova partita IVA.
- Il riporto delle perdite fiscali maturate dall'impresa individuale del defunto può essere ammesso in capo all'erede subentrante, se è dimostrata una successione effettiva nell'azienda e nella relativa attività.
- Il divieto di riporto delle perdite previsto dall'art. 84, comma 3, del TUIR non è automaticamente applicabile alle imprese individuali, essendo stato ritenuto circoscritto alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
- La chiusura del fallimento mediante concordato fallimentare non esclude, di per sé, la continuità fiscale dell'impresa quando l'erede ne prosegue concretamente l'attività.
- Per sostenere il riporto delle perdite occorre documentare la continuità dell'impresa: stessa attività, subentro nell'azienda, successione ereditaria e mancata utilizzazione o contestazione delle perdite nell'ambito della procedura concorsuale.
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