Sentenza n. 5171/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio relativo a un ampliamento residenziale in area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo del Parco dei Castelli Romani
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio deducendo due motivi. In primo luogo, ha sostenuto che la presenza di un vincolo paesaggistico relativo non precludesse automaticamente il terzo condono: il Comune avrebbe dovuto acquisire il previo parere della Soprintendenza e valutare in concreto la compatibilità paesaggistica dell’ampliamento, soprattutto perché l’area era urbanizzata e qualificata dal PTPR come paesaggio agrario di continuità. In secondo luogo, ha contestato il rigetto della domanda per carenze documentali, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere integrazioni, considerato che una dichiarazione sostitutiva era già agli atti e che gli ulteriori documenti sarebbero stati acquisibili o comunque richiesti obbligatoriamente. Ha quindi dedotto errore istruttorio e difetto di motivazione della sentenza, per non avere individuato precisamente i documenti mancanti e non avere considerato l’obbligo di integrazione prima del rigetto. Il Comune ha eccepito che l’istanza era priva di elementi essenziali, quali la descrizione dell’abuso, gli elaborati grafici e la documentazione fotografica, e che il soccorso istruttorio non poteva colmare carenze totali della domanda.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Ha ritenuto decisivo che l’intervento consistesse in un ampliamento residenziale con creazione di nuova superficie e nuova volumetria, realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico anteriore all’abuso. Secondo la disciplina del terzo condono, le opere abusive in aree vincolate sono sanabili, ricorrendo anche le ulteriori condizioni previste, soltanto se qualificabili come opere minori prive di aumento di volume e superficie, quali restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria. Ne consegue che un ampliamento volumetrico non è sanabile neppure quando il vincolo sia relativo, l’opera sia conforme agli strumenti urbanistici e si invochi la necessità del previo parere dell’autorità paesaggistica. Il motivo relativo alla mancata acquisizione del parere della Soprintendenza è stato quindi ritenuto inidoneo a modificare l’esito, poiché l’abuso era oggettivamente estraneo alle opere minori ammissibili al terzo condono. Il diniego risultava inoltre autonomamente giustificato dalla carenza degli elementi essenziali della domanda; pertanto, il soccorso istruttorio non avrebbe potuto supplire alla mancanza originaria della descrizione dell’abuso, degli elaborati grafici e delle fotografie. L’appellante è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
“ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.-l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2003 n. 326 (cd. “terzo condono”), le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se, oltre al ricorrere delle ulteriori condizioni — e cioè che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo, che siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo —, siano opere minori senza aumento di volume e superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria)”
Nel terzo condono, le opere abusive realizzate in area vincolata sono sanabili soltanto se il vincolo è successivo all’abuso, l’intervento è conforme alle prescrizioni urbanistiche, è acquisito il previo parere dell’autorità preposta e l’opera rientra tra gli interventi minori privi di aumento di volume e superficie. Gli ampliamenti con nuova volumetria o nuova superficie non sono sanabili neppure in presenza di vincolo paesaggistico relativo.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Il provvedimento richiama il vincolo paesaggistico imposto ai sensi della disciplina in materia di tutela del paesaggio; la sua presenza concorre a precludere il terzo condono per un ampliamento volumetrico non qualificabile come opera minore.
art. 28 l.r. Lazio n. 29/1997
Il vincolo del Parco dei Castelli Romani è indicato tra i vincoli gravanti sull’area e costituisce ulteriore elemento del quadro vincolistico dell’intervento.
Massime di principio
- Ai sensi della disciplina del terzo condono, un abuso realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico è sanabile soltanto se ricorrono congiuntamente le condizioni della preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, della conformità urbanistica, del previo parere dell’autorità preposta alla tutela e della riconducibilità dell’intervento a opere minori prive di aumento di volume e superficie.
- Un ampliamento edilizio che comporti nuova volumetria o nuova superficie non è sanabile mediante il terzo condono quando l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico, anche se il vincolo è relativo, l’intervento è conforme agli strumenti urbanistici o si invochi la necessità di una valutazione paesaggistica in concreto.
- La necessità del previo parere dell’autorità paesaggistica non impone l’acquisizione del parere quando l’opera è strutturalmente esclusa dal terzo condono perché consiste in un ampliamento con nuova superficie o volumetria e non in un’opera minore.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare la mancanza totale degli elementi essenziali della domanda di condono; la carenza originaria della descrizione dell’abuso, degli elaborati grafici e della documentazione fotografica può giustificare il rigetto senza obbligo di acquisire il parere paesaggistico.
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