Cassazione Penale, Sentenza n. 19349/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta da Verrecchia contro il decreto di convalida di sequestro probatorio limitatamente ai telefoni cellulari sequestrati. Il ricorrente censurava che il Pubblico Ministero non aveva revocato il precedente sequestro né restituito i telefoni, per cui il primo decreto non poteva ritenersi inefficace; contestava inoltre la carenza motivazionale del primo decreto (mancanza di adeguata motivazione sul fumus commissi delicti, sul vincolo di pertinenzialità e sulle esigenze istruttorie) e sosteneva che il successivo decreto del 27/02/2026, adottato dal P.M. sui medesimi telefoni, fosse sostitutivo del primo e precluso dal principio del ne bis in idem cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'interesse a impugnare debba essere valutato in base alla situazione concreta esistente al momento della decisione: il Pubblico Ministero, nel nuovo decreto del 27/02/2026, aveva esplicitamente affermato che il precedente provvedimento di convalida era "inefficace perché carente di motivazione"; il ricorrente aveva inoltre impugnato anche il secondo decreto, sicché non sussiste interesse giuridicamente apprezzabile all'impugnazione del primo. La Corte ha altresì escluso che si sia formato un giudicato cautelare: la revoca (o l'inefficacia dichiarata) di un sequestro disposta dal P.M. non è un provvedimento decisorio adottato all'esito di un procedimento incidentale di impugnazione e quindi non determina una preclusione endoprocessuale alla successiva adozione di una misura sugli stessi beni. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la parte dei nuovi argomenti sviluppati nella memoria, perché introduttivi di un thema decidendum ampliato. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 473
Citato in quanto uno dei reati contestati all'indagato; la sentenza non fornisce una interpretazione della norma ai fini della decisione sull'impugnazione del sequestro
Codice penale, art. 648
Citato come altro capo di imputazione a carico dell'indagato; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento impugnato
Codice di procedura penale, art. 616
Usato come base normativa per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022 (Tonetti, Rv.283775-01)
Sez. 3, n. 44467 del 03/11/2022, Tonetti, Rv.283775-01
Applicato per affermare che la revoca di un sequestro disposta dal P.M. non equivale a un provvedimento decisorio emesso all'esito di un incidente di impugnazione e quindi non determina preclusione endoprocessuale alla successiva richiesta di sequestro sugli stessi beni
Principio del ne bis in idem cautelare
Richiamato dalla difesa come argomento contrario alla reiterazione della misura; la Corte ha ritenuto che il principio non impedisca la rinnovata adozione di una misura cautelare da parte del P.M. quando il primo provvedimento è stato dichiarato inefficace e non si è formato un provvedimento definitivo nell'ambito di un incidente di impugnazione
Massime di principio
- L'interesse a impugnare un provvedimento cautelare va valutato concretamente alla data della decisione: se il pubblico ministero adotta un nuovo provvedimento che rende "inefficace" il precedente, l'interesse all'impugnazione del primo può venir meno.
- Se il Pubblico Ministero dichiara l'inefficacia o revoca un sequestro e poi adotta un nuovo decreto sui medesimi beni, il ricorso deve in genere essere diretto anche contro il nuovo provvedimento: la mancata impugnazione del provvedimento effettivamente efficace può determinare inammissibilità per carenza di interesse.
- La revoca o la dichiarazione di inefficacia di un provvedimento disposta dal P.M. è, di norma, una scelta discrezionale non equiparabile a un provvedimento decisorio emesso all'esito di un procedimento incidentale; tale circostanza limita la valenza preclusiva (endoprocessuale) nei confronti di successive misure cautelari adottate sugli stessi beni.
- Per chi contesta la motivazione di un decreto di convalida di sequestro: è importante articolare e sviluppare tempestivamente ed esplicitamente censure specifiche (fumus, pertinenzialità, esigenze istruttorie) nell'atto introduttivo dell'impugnazione; estensioni tematiche tardive in memoria possono non essere valutate se il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Se si ritiene che il P.M. non abbia verbalmente o materialmente revocato o restituito i beni, conviene chiedere espressamente la revoca formale e/o la restituzione e impugnare immediatamente l'ultimo atto che conserva efficacia, per non perdere l'interesse ad agire.
- Esiste un rischio concreto di condanna alle spese e di ammenda in caso di ricorso dichiarato inammissibile; quindi valutare attentamente la fondatezza e l'attualità dell'interesse prima di proporre l'impugnazione.
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