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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19968/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la società proprietaria del fondo vicino chiedendo l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio che la convenuta esercitava sulla loro proprietà. Sostenevano che, nell’atto del 1988 con cui avevano venduto parte del loro fondo a terzi, era stato previsto un diritto di transito non avente natura reale, concesso solo per evitare l’interclusione del fondo trasferito, e quindi non trasferibile alla società convenuta quale avente causa dei compratori originari. In subordine, se il diritto fosse stato qualificato come servitù reale, ne chiedevano l’estinzione per cessata interclusione del fondo dominante. Chiedevano inoltre, in caso di rigetto della negatoria servitutis, la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo e all’esercizio del transito con il minor aggravio possibile per il fondo servente. Infine domandavano l’accertamento della proprietà esclusiva di un muro di confine. In Cassazione articolavano quattro motivi: (1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, assumendo la scadenza dell’incarico del giudice ausiliario estensore; (2) violazione delle norme sulla servitù di passaggio e sull’estinzione della servitù, per avere la Corte d’appello qualificato il diritto come volontario senza considerare che esso era stato concesso per ovviare all’interclusione e senza indennità, con natura quindi coattiva; (3) omesso esame della cessazione dell’interclusione del fondo dominante; (4) violazione delle norme in tema di muri di confine e interpretazione del contratto, per il rigetto della domanda di proprietà esclusiva del muro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo ha escluso il vizio di costituzione del giudice, risultando la proroga dell’incarico del giudice ausiliario. Sul secondo motivo ha ritenuto errata la decisione di merito perché non aveva applicato la presunzione di natura coattiva della servitù di passaggio costituita per evitare l’interclusione del fondo e senza indennità, né aveva verificato la volontà delle parti in senso contrario. Sul quarto motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sulla comproprietà del muro, trattandosi di un apprezzamento di fatto e di interpretazione contrattuale non sindacabile in cassazione nei termini proposti.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per denunciare un preteso vizio di costituzione del giudice, escluso perché l’estensore risultava prorogato nell’incarico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    base del motivo di nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice.

  • art. 1032 c.c.

    richiamato congiuntamente alle norme sulle servitù coattive di passaggio, nel sostenere la natura coattiva del diritto.

  • art. 1051 c.c.

    richiamato per la disciplina del passaggio coattivo del fondo intercluso.

  • art. 1054 c.c.

    la Corte lo utilizza per affermare che, se la servitù di passaggio è costituita per ovviare all’interclusione e senza indennità, deve presumersi la natura coattiva della servitù.

  • art. 1055 c.c.

    la Corte afferma che alla servitù così qualificata si applica la causa estintiva per cessazione dell’interclusione, salvo diversa e inequivoca volontà negoziale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    base del motivo di violazione di legge relativo alla qualificazione ed estinzione della servitù e alla proprietà del muro.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    invocato per l’omesso esame della cessazione dell’interclusione, motivo però assorbito.

  • artt. 874, 880, 881 c.c.

    richiamati per la disciplina del muro di confine e della sua proprietà.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati per sostenere l’erronea interpretazione della clausola negoziale sul muro di confine.

Massime di principio

  • Quando un diritto di passaggio è costituito con atto tra privati per ovviare all’oggettiva interclusione di un fondo e senza riconoscimento di indennità, il giudice di merito non può limitarsi a qualificarlo come servitù volontaria in ragione della sua origine negoziale: deve presumere la natura coattiva del diritto.
  • La servitù di passaggio così costituita è soggetta alla disciplina dell’estinzione per cessazione dell’interclusione del fondo dominante, salvo che dal titolo emerga in modo concreto e inequivocabile la volontà delle parti di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o proporre un’interpretazione del contratto semplicemente alternativa a quella accolta dal giudice di merito, quando la motivazione sia congrua e non apparente.
  • Il vizio di costituzione del giudice va escluso quando dagli atti risulti la regolare proroga dell’incarico del giudice ausiliario che ha redatto la decisione.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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