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Ordinanza

Ordinanza n. 3786/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, • del provvedimento di rigetto definitivo prot. 129519 dell’8 giugno 2026 adottato dal Direttore Generale del Dipartimento per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione successivamente all’istanza di aggiornamento GPS del marzo 2026, con cui è stata respinta l’istanza n. 42708 (prot. n. 6432 del 14 febbraio 2025) di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno «Master en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria» rilasciato dall’Universidad Antonio de Nebrija in data 10 novembre 2024 (All. a con collegamento ipertestuale); • del decreto n. 130557 del 10 giugno 2026 della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, a firma del dirigente pro tempore, inviato a mezzo pec, tra gli altri, all’ Avv. Salvatore Braghini (avvbraghini@pec.it), all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (drto@postacert.istruzione.it), all’Ufficio di Ambito Territoriale di Lucca (usplu@postacert.istruzione.it), con cui il Dipartimento trasmette il provvedimento di rigetto definitivo prot. 129519 dell’8 giugno 2026 e stabilisce che “L’Ambito Territoriale provvederà ai conseguenziali adempimenti” (All. b con collegamento ipertestuale); • di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infra-procedimentale, comunque connesso; e/o per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a., onde ordinare all’amministrazione un esame comparativo effettivo del predetto titolo conseguito in Spagna con il percorso di specializzazione sul sostegno italiano e, in caso di inerzia, per la nomina di Commissario ad acta, nonché al risarcimento del danno per perdita di chance nella stipula e/o mantenimento dei contratti per l’insegnamento quale docente di sostegno;

Giustizia amministrativa202606534

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto definitivo del riconoscimento, ai fini dell'insegnamento di sostegno, di un titolo di specializzazione conseguito in Spagna, e atto di trasmissione del rigetto agli uffici territoriali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di sostegno)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha respinto l'istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, chiedendone l'annullamento previa sospensione e domandando altresì il risarcimento in forma specifica, mediante un esame comparativo effettivo del percorso formativo estero con quello italiano, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance nella stipula o nel mantenimento dei contratti di insegnamento. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato, in sostanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo svolto all'estero, incluso il piano analitico degli studi, e dell'esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre censurato le argomentazioni relative alla natura non abilitante del titolo e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi italiano e straniero, prospettando il rischio di violazione della disciplina europea sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare favorevole, sospendendo il provvedimento di rigetto fino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno, già svolto dalla ricorrente e indicato come in scadenza al 30 giugno 2026. A un primo e sommario esame, il Collegio ha rilevato che l'amministrazione non sembrava avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione estera e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha ritenuto inoltre già superate dall'Adunanza plenaria le obiezioni fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo e ha richiesto una motivazione rigorosa sulle divergenze formative, anche alla luce degli obblighi europei in materia di riconoscimento dei titoli professionali e libera circolazione dei lavoratori. Il TAR ha considerato possibile il superamento delle differenze formative mediante adeguate misure compensative e ha valorizzato, ai fini del periculum, la titolarità del contratto di insegnamento sul sostegno. La causa è stata rinviata alla trattazione di merito all'udienza pubblica del 19 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La sussistenza dei presupposti cautelari consente la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato; nel caso concreto, la misura è stata concessa sino alla cessazione del contratto di insegnamento sul sostegno.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica e della richiesta connessa alla perdita di chance, senza che l'ordinanza abbia deciso tali domande nel merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare in modo completo il percorso formativo documentato, compreso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non può fondarsi soltanto sull'assenza di natura abilitante del titolo quando tale obiezione sia stata già superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria applicabile alla materia.
  • Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, tenendo conto del sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative tra ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, sicché l'amministrazione deve valutare tale possibilità prima di negare il riconoscimento del titolo.
  • In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno costituisce elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora e può giustificare la sospensione dell'atto di diniego fino alla cessazione del contratto.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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