Ordinanza n. 488/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento dell'avviso pubblico del 10.7.2023 per l'assunzione di un istruttore ex cat. Prof. C , da assegnare all'unità di staff alle dirette dipendenze della sindaca mediante contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n.267/2000, con durata fino alla scadenza del mandato della sindaca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso pubblico per l’assunzione di un istruttore ex categoria C, ai sensi dell’art. 90 d.lgs. 267/2000, presso lo staff della sindaca
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l’annullamento dell’avviso pubblico del 10 luglio 2023, finalizzato all’assunzione di un istruttore a tempo determinato e part-time, con durata collegata alla scadenza del mandato della sindaca. Dall’ordinanza non risultano esposti i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire un aggiornamento sulla vicenda e verificare, attraverso una dichiarazione motivata della parte ricorrente, se permanga l’interesse alla decisione di merito; ha inoltre richiesto all’amministrazione chiarimenti documentati sui fatti e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori. La parte ricorrente deve dichiarare motivatamente, con memoria, se permane l’interesse alla decisione, aggiornando la situazione e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti nonché l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Il Comune deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, se non già depositati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza mediante il PAT. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della parte ricorrente sulla permanenza dell’interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la possibile valutazione dell’inerzia processuale ai fini della decisione sulla permanenza dell’interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale della parte che, richiesta di confermare l’interesse, rimanga inerte, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dall’ordinanza nell’ambito delle disposizioni processuali applicate.
art. 90 d.lgs. 267/2000
Indicato quale fondamento normativo dell’avviso pubblico per l’assunzione di personale da assegnare allo staff del sindaco.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l’inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell’attuale disinteresse, con conseguente possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia il cui interesse attuale potrebbe essere inciso da fatti o atti sopravvenuti, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori chiedendo al ricorrente di precisare l’interesse residuo e all’amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti rilevanti.
- La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione costituisce un adempimento processuale distinto dalla decisione sul merito: fino al suo espletamento, il giudice può mantenere la causa in fase interlocutoria senza pronunciarsi sulla legittimità dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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