Cassazione Civile, Ordinanza n. 38520/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un tecnico aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di un committente per il pagamento di compensi relativi a progettazione, direzione dei lavori e ulteriori prestazioni edili connesse alla demolizione e ricostruzione di un immobile. Il committente aveva proposto opposizione eccependo la prescrizione presuntiva del credito e l'eccessività delle somme richieste. In primo grado l'opposizione era stata respinta; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, ritenendo provata la sola attività di progettazione e direzione lavori, ma escludendo che il professionista avesse fornito ponteggi o svolto lavori di finitura, con conseguente riduzione della condanna al pagamento al solo importo per le attività professionali. Con il ricorso per cassazione il committente denunciava, in sintesi: (i) violazione dell'art. 111 Cost. e omesso esame delle prove, sostenendo che la c.t.u. aveva escluso l'effettivo svolgimento della direzione lavori; (ii) violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c., assumendo che mancasse prova dell'esecuzione di tale attività e che l'onere probatorio gravasse sul creditore; (iii) violazione delle norme sulle spese processuali, lamentando che, a fronte della parziale riforma in appello, non fosse stata ridotta la statuizione sulle spese di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse motivatamente disatteso le conclusioni del c.t.u., valorizzando la documentazione prodotta e la testimonianza che confermavano l'incarico e l'esecuzione, almeno per alcuni mesi, della direzione lavori; pertanto, non era censurabile in cassazione la valutazione di merito sulla prova dell'attività professionale. Quanto alle spese, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 91 c.p.c., osservando che il giudice d'appello, pur riformando parzialmente la decisione, aveva complessivamente confermato in parte la regolazione delle spese sulla base dell'esito della lite considerato nei due gradi di giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
è stata invocata come parametro sulla motivazione, ma la Corte ha ritenuto la censura non idonea a scalfire la motivazione di merito
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
i motivi sono stati ricondotti a violazione di legge e omesso esame, ma dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito
art. 99 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo
art. 112 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo
art. 113 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo
art. 114 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo
art. 115 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo
art. 116 c.p.c.
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza rilievo decisivo
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere che spettasse al creditore la prova dell'effettivo svolgimento della prestazione
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
richiamato nella formulazione del secondo motivo, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile
art. 91 c.p.c.
la Corte ha ritenuto legittima la regolazione delle spese in base all'esito complessivo della lite
art. 92 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto violato
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
Massime di principio
- Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante: il giudice può discostarsene se motiva in modo critico, coerente e fondato sulle risultanze istruttorie, indicando gli elementi probatori e il percorso logico seguito.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito delle prove quando la decisione impugnata abbia dato conto, in modo non illogico, delle ragioni per cui ha preferito alcune risultanze istruttorie rispetto al parere del consulente tecnico.
- L'onere di provare l'esecuzione della prestazione grava sul creditore che agisce per il pagamento del compenso, ma la prova può essere desunta da documenti e testimonianze apprezzati dal giudice di merito.
- La riforma parziale della sentenza di primo grado non impone automaticamente una diversa regolazione delle spese quando il giudice d'appello, con motivazione complessiva, confermi in parte la disciplina delle spese alla luce dell'esito unitario della lite nei due gradi di giudizio.
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